lunedì 6 dicembre 2010

Cessione di azioni dopo conferimento di azienda è lecita

La Commissione tributaria provinciale di Milano nelle sentenze n. 388 e 389 del 5 novembre ha stabilito che la riorganizzazione aziendale realizzatasi mediante un conferimento d'azienda in una newco e la successiva immediata cessione di azioni di quest'ultima non costituisce abuso di diritto né elusione, ma legittimo risparmio d'imposta.

Secondo i giudici si tratta, infatti, di atti indipendenti frutto di una libera scelta imprenditoriale che vanno tassati autonomamente.

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sabato 27 novembre 2010

Conferimenti di beni in natura nel capitale delle società per azioni: nuovo dlgs.

Il Consiglio dei Ministri ha varato ieri un decreto legislativo che corregge la disciplina dei conferimenti di beni in natura nel capitale delle società per azioni.

Ad una prima lettura le principali novità sono:
  • Chiarimento sull'utilizzo di perizia anche per i valori mobiliari e per gli strumenti del mercato monetario
  • Il preciso richiamo alla definizione di “fair value” con riferimento ai principi contabili internazionali. Il concetto di "valore equo" viene dunque sostituito dal concetto di "fair value"
  • Dubbi sul possibile utilizzo di bilanci intermedi
Fonti di approfondimento:
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Presidente della Repubblica
Schema di Decreto Legislativo 24.09.10


Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 142, recante attuazione della direttiva 2006/68/CE che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale in attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 25 febbraio 2008, n.34.


ART.1 (Modifiche al codice civile)


1. L’articolo 2343-ter è modificato come segue:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
“Fuori dai casi in cui è applicabile il primo comma, non è altresì richiesta la relazione di cui all’articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore:
a) al fair value iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente quello nel quale è effettuato il conferimento ovvero, qualora questo non sia stato approvato e purché non sia ancora scaduto il termine legale di approvazione, quello dell’esercizio anteriore, e a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, ovvero
b) al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente dotato di adeguata e comprovata professionalità.”;


b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
“Ai fini dell’applicazione del secondo comma, lettera a), per la definizione di “fair value” si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea.”.


2. L’articolo 2343-quater è modificato nel modo seguente:


a) il primo comma è sostituito dal seguente:
Gli amministratori verificano, nel termine di trenta giorni dalla iscrizione della società, se, nel periodo successivo a quello di cui all’articolo 2343-ter, primo comma, sono intervenuti fatti eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario conferiti in modo tale da modificare sensibilmente il valore di tali beni alla data di iscrizione della società nel registro delle imprese, comprese le situazioni in cui il mercato dei valori o strumenti non è più liquido. Gli amministratori verificano altresì nel medesimo termine se, successivamente al termine dell’esercizio cui si riferisce il bilancio di cui alla lettera a) del secondo comma dell’articolo 2343-ter, o alla data della valutazione di cui alla lettera b) del medesimo comma, si sono verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore dei beni o dei crediti conferiti alla data di iscrizione della società nel registro delle imprese, nonché i requisiti di professionalità ed indipendenza dell’esperto che ha reso la valutazione di cui all’articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b).”;


b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
“Qualora gli amministratori ritengano che siano intervenuti i fatti di cui al primo comma, ovvero ritengano non idonei i requisiti di professionalità e indipendenza dell’esperto che ha reso la valutazione di cui all’articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b), si procede, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2343.”.


3. L’articolo 2357-ter, secondo comma, è sostituito dal seguente:


“Finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il computo delle azioni proprie è disciplinato dall’articolo 2368, terzo comma.”.


4. L’articolo 2359-bis, terzo comma, è sostituito dal seguente:


“In nessun caso il valore nominale delle azioni o quote acquistate a norma dei commi primo e secondo può eccedere la quinta parte del capitale della società controllante qualora questa sia una società che faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, tenendosi conto a tal fine delle azioni possedute dalla medesima società controllante o dalle società da essa controllate.”.


5. L’articolo 2440 è sostituito dal seguente:


“ART. 2440 (Conferimenti di beni in natura e di crediti)
Se l’aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o di crediti si applicano le disposizioni degli articoli 2342, terzo e quinto comma, e 2343.


L’aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura o di crediti può essere sottoposto, su decisione degli amministratori, alla disciplina di cui agli articolo 2343-ter e 2343-quater.


Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2343-ter, primo comma, rileva il periodo di negoziazione di sei mesi precedenti la data alla quale si riferisce la relazione degli amministratori redatta ai sensi dell’articolo 2441, sesto comma. Il conferimento è eseguito entro sessanta giorni da tale data, ovvero entro novanta giorni qualora l’aumento sia deliberato da una società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio. 


Qualora trovi applicazione l’articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b), il conferimento è eseguito entro sei mesi dalla data cui si riferisce la valutazione.


La verifica prevista dall’articolo 2343-quater, primo comma, è eseguita dagli amministratori nel termine di trenta giorni dall’esecuzione del conferimento ovvero, se successiva, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento del capitale. La dichiarazione di cui all’articolo 2343-quater, terzo comma, è allegata all’attestazione prevista dall’articolo 2444.


Qualora siano conferiti beni in natura o crediti valutati ai sensi dell’articolo 2343-ter, secondo comma, nel termine indicato al quinto comma uno o più soci che rappresentino, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale, nell’ammontare precedente l’aumento medesimo, possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2343; la domanda dei soci non ha effetto qualora gli amministratori all’esito della verifica prevista dal quinto comma procedano ai sensi dell’articolo 2343-quater, secondo comma.”.


6. L’articolo 2440-bis è abrogato.


7. Al sesto comma dell’articolo 2441 le parole: “Il parere del collegio sindacale e la relazione giurata dell’esperto designato dal Tribunale nell’ipotesi prevista dal quarto comma devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione.” sono sostituite dalle seguenti: “Il parere del collegio sindacale e, nell’ipotesi prevista dal quarto comma, la relazione giurata dell’esperto designato dal Tribunale ovvero la documentazione indicata dall’articolo 2343-ter, terzo comma, devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione.”.


8. All’articolo 2443 dopo il terzo comma è inserito il seguente:


“Se agli amministratori è attribuita la facoltà di adottare le deliberazioni di cui all’articolo 2441, quarto comma, qualora essi decidano di deliberare l’aumento di capitale con conferimenti di beni in natura o di crediti senza la relazione dell’esperto di cui all’articolo 2343, avvalendosi delle disposizioni contenute nell’articolo 2343-ter, il conferimento non può avere efficacia, salvo che consti il consenso di tutti i soci, prima del decorso del termine di trenta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento, contenente anche le dichiarazioni previste nelle lettere a), b), c) ed e), di cui all’articolo 2343-quater, terzo comma. Entro detto termine uno o più soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale, nell’ammontare precedente l’aumento medesimo, possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2343. In mancanza di tale domanda, gli amministratori depositano per l’iscrizione nel registro delle imprese unitamente all’attestazione di cui all’articolo 2444 la dichiarazione prevista all’articolo 2343-quater, terzo comma, lettera d).”.


ART. 2 (Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)


1. All’articolo 132, comma 3, le parole “codice civile.” sono sostituite dalle seguenti: “codice civile, ovvero rivenienti da piani di compenso approvati ai sensi dell’articolo 114-bis.”.


2 L’articolo 172, comma 2, è sostituito dal seguente:


“2. La disposizione prevista dal comma 1 non si applica se l’acquisto è operato sul mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione secondo modalità diverse da quelle stabilite dalla Consob con regolamento, ma comunque idonee ad assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.”.



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giovedì 11 novembre 2010

Concordato preventivo: pagamenti con notevole dilazione

La sentenza 16 settembre 2010 del Tribunale di Mantova ha affermato che se la proposta di concordato preventivo prevede il pagamento dei creditori privilegiati al 100%, ma con una notevole dilazione, la soddisfazione per tali creditori si deve intendere come non integrale.

Tali creditori, in quanto non soddisfatti integralmente in ordine alla parte residua del credito che è stata quantificata dal Tribunale sulla base del danno da ritardato pagamento nella misura del 5% annuo, tenuto conto della differenza tra il possibile tasso di interesse che potrebbe essere applicato dal sistema bancario (in ipotesi di ricorso al credito negli anni successivi) e l’interesse legale corrisposto dalla procedura.


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Fusioni e la neutralità fiscale

La sentenza n. 22849 del 2010 della sezione tributaria della Corte di Cassazione ha stabilito che anche se viene meno la riserva imponibile, ciò non pregiudica la neutralità fiscale della fusione.

La Cassazione precisa che il venir meno della riserva, di cui all’art. 2426 c.c., rappresenta, come l’annullamento di azioni o quote, una conseguenza necessaria della fusione.

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mercoledì 20 ottobre 2010

Convegno a Milano: 26 ottobre

Convegno Milano 26 ottobre
Le perizie di stima e le valutazioni d'azienda nella pratica professionale: operazioni straordinarie e Rivalutazione fiscale delle partecipazioni 2010.


Nel seminario verranno illustrate le fasi necessarie alla redazione di una relazione giurata di stima conformemente alla normativa e alle best practices professionali, attraverso un'analisi dei principali metodi di valutazione, richiamandosi a un'ampia e consolidata dottrina, e trattando le principali operazioni di finanza straordinaria e gli strumenti previsti dalla nuova riforma del fallimento per il risanamento aziendale.


Saranno approfonditi inoltre, con taglio pratico, i particolari aspetti della perizia per la rivalutazione fiscale delle partecipazioni.
 La partecipazione al seminario darà diritto a 4 crediti formativi per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.


Data: 26 ottobre 2010


Relatore: Dott. Andrea Arrigo Panato

Crediti formativi iscritti CNDCEC: 4


Durata: 4 ore (14.00 - 18.00)

Sede: Milano - Hotel Cavalieri - Piazza Missori, 1 - Sala Malatesta


Accoglienza e registrazione partecipanti: 13.45 - 14.00

• La valutazione d'azienda:
• La Perizia nelle operazioni straordinarie: Trasformazione, Conferimento, Fusione, Scissione, LBO;
• La Perizia nelle procedure di risanamento: Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti
• La Rivalutazione fiscale delle partecipazioni 2010
• Quesiti


Per ulteriori informazioni:


Cesi Multimedia Srl tel. 02.36165200


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domenica 3 ottobre 2010

Convegno Perizie di Stima e rivalutazione partecipazioni 2010

Il convegno originariamente previsto per il 5 ottobre 2010 è stato rimandato al 26 ottobre 2010 per poter beneficiare dell'accreditamento per la formazione professionale continua.


Chiediamo scusa per il disguido dovuto al fatto che Cesi Professionale è stata infatti accreditata con qualche giorno di ritardo dall’ordine dei Dottori Commercialisti di Milano a tenere corsi di formazione e seminari di aggiornamento, che daranno diritto a crediti formativi.


I lettori di PERIZIE DI STIMA possono scaricare gratuitamente da livingbook, seguendo le istruzioni contenute nel libro, l'ebook sulla perizia di rivalutazione quote 2010


Le perizie di stima e le valutazioni d’azienda nella pratica professionale
  • Operazioni straordinarie d'impresa.
  • Crisi e risanamento: concordato, accordo ristrutturazione del debito, ecc..
  • Rivalutazione fiscale delle partecipazioni 2010.
Seminario di aggiornamento - Durata: 4 ore - 4 punti formazione
Hotel Cavalieri - Piazza Missori n. 1 - Sala Malatesta
Milano, 26 Ottobre 2010 h. 14.00
relatore: Andrea Arrigo Panato.

Per maggiori informazioni e modalità di iscrizione rivolgersi a
Cesiprofessionale.it
Tel. 02.36165.200
Fax. 02.36165.250

mercoledì 8 settembre 2010

Lezioni e Convegni 2010

Convegni e lezioni 2010

Qui sotto l'elenco dei prossimi convegni, delle tavole rotonde e delle lezioni per SAF-Università Bocconi.
Crediamo molto nello studio, nella formazione e nell'approfondimento. Questa attività inoltre ci consente di confrontarci con studenti e professionisti spesso estremamente curiosi e preparati.



NUOVA DATA 26 ottobre 2010

CesiProfessionale
Le perizie di stima e le valutazioni d'azienda nella pratica professionale.
Operazioni straordinarie e Rivalutazione fiscale delle partecipazioni 2010.
Seminario di aggiornamento - Durata: 4 ore
Milano - Hotel Cavalieri - Piazza Missori n. 1 - Sala Malatesta
Relatore: Dott. Andrea Arrigo Panato

La valutazione d’azienda
I metodi di valutazione e l’attività di due diligence

Particolarità e casi concreti

La Perizia nelle operazioni straordinarie:
Trasformazione, Conferimento, Fusione, Scissione, LBO;
Profili civilistici e adempimenti

La Perizia nelle procedure di risanamento:
Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti
Profili civilistici e adempimenti

La Rivalutazione fiscale delle partecipazioni 2010

15 ottobre 2010
ODCEC di Verbania
Marketing e comunicazione per avvocati e commercialisti
15 ottobre 2010 - Baveno
Le opportunità offerte da blog e social network: un’esperienza concreta
Andrea Arrigo Panato – Dottore Commercialista in Milano


10 novembre 2010
SAF – Università Commerciale Luigi Bocconi
Scuola Alta Formazione – Bocconi
10 novembre 2010 – Milano
Lezione su: Affitto d’azienda
Andrea Arrigo Panato – Dottore Commercialista in Milano


13 dicembre 2010
ODCEC di Milano
Master Class in marketing per gli studi professionale
13 dicembre 2010 • ore 11.45 – Corso Europa 11
Tavola rotonda - Deontologia, media e nuovi media:
Il caso Studio Panato: Nicola Di Molfetta (Direttore mensile TopLegal) intervista Andrea Arrigo Panato

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mercoledì 4 agosto 2010

EBOOK: Rivalutazione fiscale partecipazioni

Rivalutazione fiscale partecipazioni: a settembre on line un breve ebook liberamente scaricabile dai possessori di http://www.periziedistima.eu/

I lettori del libro "Perizie di Stima: la valutazione d'azienda nelle operazioni straordinarie" potranno scaricarlo su livingbook usando i codici appositi.

E' possibile acquistare Perizie di Stima su Hoepli

Il libro accompagna il lettore lungo le fasi necessarie alla redazione di una relazione giurata di stima conformemente alla normativa e alle best practice professionali, attraverso un'analisi dei principali metodi di valutazione, richiamandosi a un'ampia e consolidata dottrina, e trattando le principali operazioni di finanza straordinaria, le operazioni sul capitale e gli strumenti previsti dalla nuova riforma del fallimento per il risanamento aziendale.

Rimane immutato l'approccio chiaro ma rigoroso a una materia molto complessa.

L'autore ha voluto dare ampio spazio a esempi pratici e schemi da utilizzare proprio nella predisposizione delle relazioni giurate.

Gli allegati, formulario (bozze di perizie e carte di lavoro), normativa e giurisprudenza rappresentano utili strumenti per la pratica professionale, mentre la bibliografia e la correlata linkografia offrono spunti per approfondire la ricerca su ogni singolo argomento.

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martedì 6 luglio 2010

Certificati verdi ed energie rinnovabili: osservazioni sull'art. 45 manovra Tremonti

SEGNALAZIONE DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS AL PARLAMENTO E AL GOVERNO IN MERITO ALL’EMENDAMENTO 45.1000 PRESENTATO DAL RELATORE AL DISEGNO DI LEGGE AS 2228 RECANTE “CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E DI COMPETITIVITÀ ECONOMICA”

L'articolo 45 della manovra Tremonti 2010 prevede l'abolizione dell'obbligo di riacquisto del GSE (Gestore servizi energetici) dei certificati verdi.
Riportiamo un breve estratto della nota formale di richiamo della Autorità per l'Energia. Dalla nota emerge la creazione di fatto di una nuova imposta.

Criticità dell’emendamento ed effetti sul sistema elettrico


L’eliminazione dell’obbligo di ritiro, da parte del GSE, dei certificati verdi invenduti, disposta dall’art. 45, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, porta ad una riduzione dei costi in capo ai consumatori di energia elettrica tramite la diminuzione della componente tariffaria A3 determinata dall’Autorità a copertura degli oneri generali del sistema elettrico connessi all’incentivazione delle fonti rinnovabili; tale riduzione avrebbe effetti nel 2011 ed anche negli anni successivi nell’ipotesi di persistenza dell’eccesso di offerta attuale dei certificati verdi.


L’effetto dell’emendamento sarebbe, al contrario, quello di non ridurre (o ridurre parzialmente) i costi in capo ai consumatori, imponendo di destinare (almeno per i due terzi) il corrispondente gettito delle bollette ad un fondo per interventi nel settore della ricerca e dell’università.


Ciò significa, di fatto, l’istituzione di una nuova imposta.


Si tratterebbe peraltro di una imposta certamente poco trasparente (in quanto inclusa in un corrispettivo destinato di norma alla copertura di costi), poco comprensibile (in quanto estranea alle tradizionali categorie dell’imposizione diretta e indiretta), ed infine poco aderente ai criteri di progressività e proporzionalità nel finanziamento delle spese pubbliche (posto che graverebbe sulle bollette di famiglie ed imprese in misura del tutto non correlata ai loro redditi).


L’effetto sarebbe quindi opposto anche rispetto agli interventi spesso auspicati dall’Autorità secondo cui, al fine di attenuare l’impatto sulle bollette elettriche e di correlare maggiormente la copertura degli oneri legati all’incentivazione delle fonti rinnovabili alla capacità contributiva, sarebbe opportuno spostare una parte di tali oneri dalla bolletta energetica alla fiscalità generale.


La nuova imposta peggiorerebbe, peraltro, una situazione che già vede il settore elettrico gravato da numerosi prelievi, di carattere fiscale e parafiscale, sui quali si applica anche l’IVA.


Si veda al riguardo la “Relazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas sullo stato del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, redatta ai sensi dell’articolo 28, comma 2, della legge n. 99/09 (segnalazione PAS 3/10 del 29 gennaio 2010).


Nella medesima Relazione, tra l’altro, l’Autorità aveva già evidenziato una analoga criticità in relazione alla destinazione di alcuni prelievi al Bilancio pubblico: in particolare, gli articoli 1, comma 298, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2005)” e 1, comma 493, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2006)”, dispongono un prelievo di 135 milioni di euro complessivi dalle componenti tariffarie A2 e MCT a favore del Bilancio dello Stato, introducendo quindi sulle bollette elettriche, accanto ad una componente parafiscale (quella degli oneri di sistema), un vero e proprio prelievo di tipo fiscale.

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lunedì 21 giugno 2010

Le Perizie di Stima: finalmente il blog completamente rinnovato!

Completamente rinnovato il Blog di supporto al libro "Le Perizie di Stima: la valutazione d'azienda nelle operazioni straordinarie".

Il blog vuole rappresentare un aiuto per professionisti e studenti interessati ad approfondire la materia e confrontarsi sui principali aggiornamenti normativi.

Le principali novità, oltre ad una grafica rinnovata ma sempre lineare al servizio del contenuto, sono le pagine di approfondimento che trovate sotto il titolo e le icone raffiguranti i principali social network in cui è possibile seguire aggiornamenti e discussioni sulla valutazione d'azienda e le operazioni straordinarie. Speriamo che le  modifiche introdotte aiutino la lettura, l'interazione ed il confronto.  

A breve pubblicheremo uno speciale sulla perizia di rivalutazione fiscale delle partecipazioni 2010 scaricabile gratuitamente per i lettori del libro.

Accordi di ristrutturazione debiti: novità art. 182 bis legge fallimentare

L'art. 48 del dl 78/2010 che va a modificare l'art. 182-bis della legge fallimentare stabilisce il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive su richiesta dell'imprenditore, anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo, che depositi presso il tribunale la documentazione di cui all'articolo 161 e una proposta di accordo corredata da:
  • una dichiarazione dell’imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti; 
  • una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la sussistenza delle condizioni per assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare.
Art. 48: Disposizioni in materia di procedure concorsuali

1. Dopo l'articolo 182-ter del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 182-quater (disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti).

I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111.

Sono altresì prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati dai soggetti indicati al precedente comma in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purché il concordato preventivo o l'accordo siano omologati.

In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo comma si applica anche ai finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza dell'ottanta per cento del loro ammontare.

Sono altresì prededucibili i compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli articoli 161, terzo comma, 182-bis, primo comma, purché il concordato preventivo o l'accordo sia omologato.

Con riferimento ai crediti indicati ai commi secondo, terzo e quarto, i creditori sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato ai sensi dell'articolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all'articolo 182- bis, primo e sesto comma.".

2. Dopo il comma quinto dell'articolo 182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti:

"Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la sussistenza delle condizioni per assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese.

Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo è reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile.

A seguito del deposito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma.".

venerdì 4 giugno 2010

Tremonti: la manovra, le energie rinnovabili e i certificati verdi

Le politiche per le energie rinnovabili soffriranno le novità normative della manovra Tremonti. L’articolo 45 elimina ogni certezza per le aziende che producono energia da fonti rinnovabili sul prezzo finale di vendita, togliendo l’obbligo per lo stato di ritirare i cosiddetti certificati verdi in eccesso: il che può comportare la non sostenibilità dei piani di investimento.

Il decreto legge 78/2010 (manovra correttiva) prevede:
Art. 45 (Abolizione obbligo di ritiro dell’eccesso di offerta di certificati verdi)
•1. L’articolo 2, comma 149, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e l’art. 15, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008 sono soppressi.

Legge 24-12-2007, n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

(G.U. 28-12-2007, n. 300, Supplemento Ordinario)

Art.2

149. A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell’obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell’Unione europea, il GSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nell’anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all’obbligo della quota minima dell’anno precedente di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell’anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno.


D.M. Ministero dello sviluppo economico 18-12-2008

Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell’articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

(G.U. 02-01-2009, n. 1, Serie Generale)

Art. 15. - Disposizioni per la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui alla legge finanziaria 2007 e alla legge finanziaria 2008

1. Al fine di garantire graduale transizione dal vecchio ai nuovi meccanismi di incentivazione e non penalizzare gli investimenti già avviati, nel triennio 2009-2011, entro il mese di giugno, il GSE ritira, su richiesta dei detentori, i certificati verdi rilasciati per le produzioni, riferite agli anni fino a tutto il 2010, con esclusione degli impianti di cui all’art. 9, comma 2, lettera b). La richiesta di ritiro è inoltrata dal detentore al GSE entro il 31 marzo di ogni anno del triennio 2009-2011. Il prezzo di ritiro dei predetti certificati è pari al prezzo medio di mercato del triennio precedente all’anno nel quale viene presentata la richiesta di ritiro. I certificati verdi ritirati dal GSE possono essere utilizzati dallo stesso GSE per le finalità di cui all’art. 14, commi da 1 a 3.

2. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3, comma 1, agli impianti fotovoltaici che abbiano inoltrato la domanda di autorizzazione unica di cui all’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 ovvero la richiesta di autorizzazione prevista dalla vigente normativa nazionale o regionale, in data antecedente alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008, è consentito l’accesso al meccanismo dei certificati verdi, applicando le disposizioni di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2005, nella versione vigente al 31 dicembre 2007.

lunedì 24 maggio 2010

Le classi di credito nel concordato preventivo.

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, nel documento n. 35 del 2010, ha fornito importanti indicazioni in tema di transazioni fiscali.

Concordato preventivo: per evitare problemi nella fase di omologazione, vanno suddivise le tipologie dei crediti vantati in tante classi che regolano il voto, che tengano conto delle differenti posizioni giuridiche e dei diversi interessi economici delle varie tipologie dei crediti vantati.

Ristrutturazione dei debiti: la accettazione da parte dall'Amministrazione finanziaria della transazione proposta dal debitore non richiede ulteriori accordi.

venerdì 7 maggio 2010

Rivalutazione partecipazioni 2010

L'art. 2, comma 229, del DdL Finanziaria 2010 stabilisce la riapertura dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, possedute da privati alla data dell’1 gennaio 2010, mediante il versamento, entro il 31 ottobre 2010, di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 2% o al 4% del valore rideterminato delle partecipazioni.

Imposta sostitutiva
La rivalutazione è subordinata al pagamento di un’imposta sostitutiva:
- del 2% per le partecipazioni non qualificate;
- del 4% per le partecipazioni qualificate.
L’imposta sostitutiva può essere versata in un’unica soluzione o in tre rate annuali di uguale importo soggette, in questo caso, all’interesse annuo del 3%.

Calcolo di convenienza
La rivalutazione delle partecipazioni così come prevista dalla finanziaria 2010 consente di rideterminare il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni possedute consentendo molto spesso di ridurre in modo significativo la tassazione in caso di cessione delle stesse.
Ricordiamo che mentre l’imposta ordinaria ha come base imponibile la sola plusvalenza (differenza tra valore di cessione e costo storico) l’imposta sostitutiva deve essere applicata sull’intero valore rivalutato risultante dalla perizia di stima (valore presunto di mercato) e non sulla differenza tra il valore rivalutato e il costo storico delle partecipazioni.

Perizia
La rivalutazione è subordinata alla redazione di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti all'Albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili;
L’esperto dovrà asseverare la perizia entro il 31 ottobre 2010, in concomitanza con la scadenza per il versamento dell’imposta sostitutiva o della prima rata della stessa.

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domenica 28 marzo 2010

La valutazione delle partecipazioni in caso di recesso

Nella Srl il socio che recede ex art. 2473 c.c. ha diritto al rimborso del valore della propria partecipazione, determinato in proporzione al valore di mercato del patrimonio sociale al momento della dichiarazione di recesso:
“... I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente”.

La Massima Comitato Notarile Triveneto I.H.13 chiarisce inoltre che l’atto costitutivo, data l’assenza di un metodo legale e univoco di valutazione delle partecipazioni, può prevedere criteri statutari volti a determinare in maniera oggettiva il valore della partecipazione. Devono invece ritenersi illegittime le clausole che determinano il valore di rimborso della partecipazione secondo criteri diversi dal valore di mercato.

In caso di recesso spetta quindi all’organo amministrativo predisporre una situazione patrimoniale straordinaria dalla quale emerga il valore della partecipazione determinato in proporzione al valore di mercato del patrimonio sociale riferito al momento della comunicazione del recesso

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lunedì 8 marzo 2010

Concordato preventivo ed attestazione del Piano

La riforma del diritto societario prima e la riforma del diritto fallimentare poi hanno richiesto all’esperto di porre particolare attenzione nella valutazione dei piani aziendali, siano essi di sostenibilità finanziaria di una operazione straordinaria (fusione, scissione, LBO) o di risanamento aziendale in caso di procedure minori (concordato preventivo, ristrutturazione del debito ecc..).

L’argomento è di sicuro interesse e molto attuale visti i recenti dati sulla crisi delle imprese italiane e sul ricorso massiccio al concordato preventivo.

Riporto qui alcuni interventi che possono fornire qualche spunto per chi si trova a dover attestare il piano relativo al concordato preventivo:

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venerdì 19 febbraio 2010

Lezione alla Scuola Superiore

Il 3 Marzo terrò per la SAF presso la Scuola di formazione dell'economia e delle finanze una lezione sugli aspetti critici nella valutazione professionale di una PMI.
La lezione fa parte di un più ampio corso della Scuola di Specializzazione dei Dottori Commercialisti di Milano su operazioni straordinarie e finanza aziendale. L’obiettivo della Scuola è fornire gli strumenti per affrontare e pianificare le operazioni straordinarie. A tal fine, sono previsti nell’ambito del percorso formativo, sia momenti dedicati alla trattazione teorica, sia momenti di confronto durante i quali saranno presentati e discussi casi pratici. Ogni operazione straordinaria è analizzata sotto il profilo giuridico, finanziario, contabile e fiscale.

Particolare attenzione è dedicata alle recenti risoluzioni ministeriali, novità legislative e giuridiche. È anche previsto l’intervento della GDF/Agenzia Entrate in materia fiscale.

DESTINATARI sono: Dottori commercialisti ed Esperti contabili, Revisori contabili, Avvocati, funzionari ed Agenzia delle Entrate, Direttori finanziari, Direttori amministrativi, Collaboratori e dipendenti esperti di studi professionali.

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domenica 24 gennaio 2010

La valutazione dell'impresa eolica.

Segnalo un post di interesse per i lettori di questo blog:
  • La valutazione di una centrale eolica: l’incognita ICI : pubblicata sul mio blog di Postilla, pone in risalto alcuni interessanti aspetti che il perito deve affrontare per procedere ad una attenta analisi di una azienda operante nel settore dell'energia eolica; in ipotesi di valutazione mediante il metodo finanziario di attualizzazione dei flussi, l’incidenza di un aggravio di tassazione può risultare non banale.
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