La sentenza 16 settembre 2010 del Tribunale di Mantova ha affermato che se la proposta di concordato preventivo prevede il pagamento dei creditori privilegiati al 100%, ma con una notevole dilazione, la soddisfazione per tali creditori si deve intendere come non integrale.
Tali creditori, in quanto non soddisfatti integralmente in ordine alla parte residua del credito che è stata quantificata dal Tribunale sulla base del danno da ritardato pagamento nella misura del 5% annuo, tenuto conto della differenza tra il possibile tasso di interesse che potrebbe essere applicato dal sistema bancario (in ipotesi di ricorso al credito negli anni successivi) e l’interesse legale corrisposto dalla procedura.
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giovedì 11 novembre 2010
Concordato preventivo: pagamenti con notevole dilazione
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