lunedì 20 giugno 2011

Concordato, fallimento e responsabilità amministratori di srl

Assonime n.3/2011

La disciplina della società a responsabilità limitata non prevede una norma che regoli la responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali. Tale lacuna ha generato incertezza interpretativa e applicativa.

Una recente sentenza del Tribunale di Milano rafforza la tesi interpretativa secondo cui alla S.r.l. deve essere applicata in via analogica la disciplina prevista per la responsabilità degli amministratori di società per azioni.

In conseguenza dell’applicazione della disciplina della S.p.A. alla S.r.l. in tema di responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali, la sentenza stabilisce che in caso di fallimento il curatore di una S.r.l. possa esperire la medesima azione al posto dei creditori sociali.

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mercoledì 15 giugno 2011

AIDC Milano: CONFERIMENTO D’AZIENDA E REGIME FISCALE DELL’AVVIAMENTO

Riportiamo l'interessante norma di comportamento n. 181 dell' AIDC Milano relativa a: CONFERIMENTO D’AZIENDA E REGIME FISCALE DELL’AVVIAMENTO

Massima: In caso di conferimento di un’azienda, in relazione alla quale sia già iscritta nella contabilità del conferente una posta a titolo di avviamento, il conferitario acquisisce l’avviamento unitamente agli elementi che compongono l’azienda e subentra nel valore fiscale che l’avviamento aveva in capo al conferente, indipendentemente dal valore al quale viene iscritto nella contabilità del conferitario, ciò in quanto l’avviamento rappresenta una qualità dell’azienda che non può circolare autonomamente e si trasferisce necessariamente con essa.

La norma di comportamento in questione è interessante anche e soprattutto in relazione alla Circolare Agenzia Entrate n. 8/E del 4 marzo 2010, la quale partendo dall’infondato presupposto secondo il quale “ il valore dell’«asset» avviamento non è oggetto di trasferimento (ma viene stornato dalla contabilità del soggetto conferente in conseguenza della perdita di valore scaturente dalla «dismissione» del compendio aziendale di riferimento)” giunge alla conclusione che “tale posta contabile deve essere esclusa dal concetto di azienda conferita, così come definita dal citato art. 176, comma 1, del TUIR.”.

Si consiglia quindi di prestare particolare attenzione alla nota n.16

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giovedì 9 giugno 2011

Business plan: una guida al piano di impresa

Segnaliamo che è disponibile e gratuitamente scaricabile la Guida al Business plan predisposta dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

La presentazione dovrebbe contenere almeno i seguenti elementi:

  • Sintesi del progetto d’impresa;
  • Presentazione dei soci della newco o del soggetto proponente ed attuatore del nuovo progetto;
  • finalità del Business Plan;
  • Destinatario del Business Plan;
  • indicazione dettagliata delle principali assumptions adottate con evidenza delle probabilità di accadimento stimate;
  • evidenza del rendimento e del rischio complessivo del progetto;
  • indicazione del o dei redattori del Business Plan e della loro qualificazione professionale;
  • dichiarazione di conformità alle Linee Guida di redazione del Business Plan emanate del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in caso di applicazione effettiva degli stessi;
  • esplicitazione dei riferimenti temporali, con separata indicazione della data di stesura del Business Plan da parte del o dei redattori e della data di comunicazione dello stesso documento allo specifico destinatario o di sua diffusione ad un pubblico indeterminato.
È importante sottolineare che il business plan non deve essere redatto solo alla costituzione di una nuova società ma è opportuno che l’imprenditore ne predisponga uno ad ogni nuovo progetto o cambiamento sostanziale nella vita dell’impresa.

Molto spesso le risorse per predisporre un nuovo piano di impresa si trovano già all’interno dell’azienda. Al consulente o al commercialista resta il ruolo di sparring partner per stressare le idee ed evitare che l’imprenditore se ne innamori. 

Ecco a puro titolo di esempio alcuni momenti in cui è opportuno provvedere a predisporre un business plan: 

  • l’avvio di un nuovo progetto d’impresa, relativo alla costituzione di una nuova azienda, anche mediante partecipazione a gare per la concessione in gestione di una determinata struttura;
  • la riorganizzazione delle attività svolte nell’azienda;
  • l’avvio di nuove produzioni, con conseguente adeguamento della struttura aziendale (produttiva e anche commerciale ed amministrativa);
  • le modifiche alla struttura finanziaria aziendale, al fine di meglio adeguarla alle attività reali svolte dall’organizzazione;
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