martedì 30 dicembre 2008

Accordi di ristrutturazione dei debiti: pagamento creditori estranei all'accordo



"Per regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo di ristrutturazione di cui all’art. 182 bis l. fall. si deve intendere l’esatto pagamento del debito alla sua scadenza e non il pagamento secondo le regole concordate tra il debitore e i creditori aderenti all’accordo (in particolare, trattandosi di accordo di natura privatistica, non solo chi non aderisce ad esso ma anche chi vi resta estraneo va regolarmente pagato). "

Tribunale di Brescia, decreto 22 febbraio 2006



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Accordi di ristrutturazione dei debiti

"L’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182 bis l. fall. è applicabile solo alle imprese di cui all’art. 1 l. fall. e deve considerarsi un istituto autonomo rispetto al concordato preventivo, trattandosi di un contratto consensuale plurilaterale, di natura sostanzialmente privatistica, per cui non sono ad esso applicabili né estensivamente né analogicamente le norme stabilite per il concordato preventivo."
Tribunale di Brescia, decreto 22 febbraio 2006
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