venerdì 25 aprile 2008

Concordato preventivo e Transazione fiscale

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’ambito di applicazione e sulla procedura di attivazione dell’istituto della transazione fiscale in sede di concordato preventivo.

L' IVA resta come ovvio esclusa dall'ambito di applicazione della transazione fiscale perchè considerata "risorsa propria dell'Unione Europea", mentre possono rientravi gli interessi e le sanzioni relativi.
Per motivi simili, come chiarito nella circolare n. 40 del 18 aprile, sono esclusi dalla procedura anche i tributi locali.
La transazione fiscale costituisce una particolare procedura "transattiva" tra il fisco ed il contribuente, esperibile in sede di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti.
Il concordato preventivo è un istituto che consente all'imprenditore in crisi di eliminare tutti i debiti in capo alla sua impresa, tramite un piano di ristrutturazione dei debiti e di pagamento di parte di essi attraverso qualsiasi forma. Si tratta, in sostanza, di una particolare procedura concorsuale finalizzata a prevenire e ad evitare il fallimento. Rientrano inoltre nell'ambito di applicazione dell'istituto della transazione sia i creditori chirografari che quelli privilegiati.
La circolare dell'Agenzia delle Entrate chiarisce:
  • le modalità di presentazione della domanda, di consolidamento del debito fiscale;
  • le modalità di dilazione e pagamento delle somme dovute;
  • le imposte per le quali è possibile proporre il pagamento parziale o dilazionato.

La transazione fiscale non preclude la possibilità di un'ulteriore attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, potendo l'ufficio locale esercitare comunque i poteri di controllo e determinare così un debito tributario superiore a quello attestato nella certificazione rilasciata dal debitore.

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sabato 19 aprile 2008

Transazione fiscale per l’accordo di ristrutturazione dei debiti e per il concordato preventivo.

La circolare n. 40/E fornisce chiarimenti sull'istituto della transazione fiscale, così come modificato dalla riforma delle procedure concorsuali. Restano esclusi dalla transazione tutti i tributi locali (Ici, Tarsu e Tosap) e il settore dell'Iva. Rientrano nell'ambito di applicazione della transazione fiscale sia i crediti tributari chirografari sia quelli assistiti da privilegio.
L'Iva è esclusa dall'applicazione del nuovo istituto perché considerata 'risorsa propria dell'Unione europea'.
L'imprenditore, quindi, dovrà tenere in conto, nella stesura del piano concordatario, così come nella proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, che, al di fuori della transazione fiscale, i debiti verso l'erario vanno assolti al 100%. È uno dei chiarimenti della circolare 40 che fa luce sui profili fiscali legati alla disciplina delle procedure concorsuali
La circolare illustra gli adempimenti che il debitore deve porre in essere per la presentazione della proposta, con indicazione specifica degli elementi essenziali per la sua ammissibilità:
  • le indicazioni complete del contribuente (denominazione o nome, codice fiscale, rappresentante legale, eccetera)
  • gli elementi identificativi della procedura di concordato preventivo in corso
  • la completa ed esauriente ricostruzione della posizione fiscale, con indicazione di eventuali contenziosi pendenti
  • l'illustrazione della proposta di transazione, con indicazione dei tempi, delle modalità e delle garanzie prestate per il pagamento. Nella proposta è poi opportuno indicare anche tutti quegli elementi utili a giustificare la fattibilità e la convenienza della transazione
  • l'indicazione, anche sommaria, del contenuto del piano concordatario (come già chiarito, il piano andrà comunque allegato alla domanda di transazione, con tutta la documentazione relativa, prevista dagli articoli 160 e seguenti della legge fallimentare)
  • ogni altro elemento che il contribuente riterrà utile all'accoglimento della proposta e che, comunque, ponga l'ufficio in condizione di effettuare le proprie valutazioni.

La transazione fiscale non preclude la possibilità di una ulteriore attività di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.

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lunedì 14 aprile 2008

CODICI TRIBUTO IMPOSTA SOSTITUTIVA PER RIVALUTAZIONI

L’Agenzia delle Entrate comunicato i codici tributo da utilizzare per i versamenti delle imposte sostitutive per rivalutare i costi di acquisto delle partecipazioni non quotate (“8055”) posseduti al 1.01.2008, non in regime di impresa, da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali.

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Link: PERIZIE DI STIMA: a maggio il libro!

sabato 12 aprile 2008

FUSIONE: Operazioni straordinarie e riporto delle perdite

In caso di fusione di società con retrodatazione degli effetti fiscali all'inizio del periodo d'imposta, gli indici di vitalità economica per il riporto delle perdite devono essere soddisfatti non solo nel periodo precedente alla fusione, ma anche nell'intervallo temporale tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di efficacia giuridica dell'operazione.
L'ammontare dei proventi e delle spese relativo a questo lasso di tempo, per il calcolo degli indicatori di operatività, va ragguagliato ad anno.

martedì 8 aprile 2008

Studio Panato e Promostudi

La collaborazione tra Studio Panato e Centro Studi Ragionieri di Milano viene inaugurata con la pubblicazione sul mensile SINTESI - notiziario di informazione professionale dell’ articolo “La perizia di stima e la rivalutazione del costo delle partecipazioni”.

Il Centro Studi Ragionieri è una struttura di consulenza e ricerca che offre un aiuto rapido e competente sui mille problemi che il commercialista incontra ogni giorno nell'esercizio della professione.Forte della sua lunga esperienza, il Centro Studi Ragionieri costituisce una fonte preziosa di aggiornamenti e chiarimenti su temi professionali, consentendo al professionista di svolgere con successo le proprie attività e di offrire la propria assistenza e consulenza per un loro migliore sviluppo economico e per una loro migliore difesa fiscale.
Studio Panato è uno studio professionale, con sede a Milano. Opera in sinergia con primari studi legali e notarili e mette a disposizione dei propri clienti conoscenze e soluzioni per costruire relazioni basate sull’integrità e sulla creazione di valore. Studio Panato fornisce assistenza in diritto societario e tributario. Il posizionamento distintivo dello studio è determinato dal network professionale, nonché dalla capacità di gestire questioni anche complesse mantenendo dimensioni da “boutique”.Il rapporto con il cliente è incentrato sulla personalizzazione del servizio e vicinanza al cliente in tutte le fasi dell’attività per la quale è richiesta la consulenza dello studio.

sabato 5 aprile 2008

Perizia di trasformazione

La trasformazione è l’operazione con cui una società cambia la sua forma giuridica.
La perizia di trasformazione è voluta dal legislatore per tutelare gli stakeholder ed evitare possibili riduzioni di capitale.

La perizia, a norma dell’art. 2343 del c.c., deve contenere:

  1. Dati del perito e finalità della perizia
  2. Principali dati identificativi della società e breve storia della stessa;
  3. Analisi della società e del settore in cui opera;
  4. Un giudizio positivo sulla veridicità dei dati espressi in contabilità e sulla situazione di trasformazione (procedimento di revisione);
  5. Descrizione e valutazione dei beni costituenti il patrimonio della società oggetto di trasformazione;
  6. Descrizione del processo e dei metodi valutativi, delle aree di criticità.
  7. Situazione patrimoniale rettificata e giudizio sulla congruità del capitale.

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