L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’ambito di applicazione e sulla procedura di attivazione dell’istituto della transazione fiscale in sede di concordato preventivo.
L' IVA resta come ovvio esclusa dall'ambito di applicazione della transazione fiscale perchè considerata "risorsa propria dell'Unione Europea", mentre possono rientravi gli interessi e le sanzioni relativi.
Per motivi simili, come chiarito nella circolare n. 40 del 18 aprile, sono esclusi dalla procedura anche i tributi locali.
La transazione fiscale costituisce una particolare procedura "transattiva" tra il fisco ed il contribuente, esperibile in sede di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti.
Il concordato preventivo è un istituto che consente all'imprenditore in crisi di eliminare tutti i debiti in capo alla sua impresa, tramite un piano di ristrutturazione dei debiti e di pagamento di parte di essi attraverso qualsiasi forma. Si tratta, in sostanza, di una particolare procedura concorsuale finalizzata a prevenire e ad evitare il fallimento. Rientrano inoltre nell'ambito di applicazione dell'istituto della transazione sia i creditori chirografari che quelli privilegiati.
La circolare dell'Agenzia delle Entrate chiarisce:
- le modalità di presentazione della domanda, di consolidamento del debito fiscale;
- le modalità di dilazione e pagamento delle somme dovute;
- le imposte per le quali è possibile proporre il pagamento parziale o dilazionato.
La transazione fiscale non preclude la possibilità di un'ulteriore attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, potendo l'ufficio locale esercitare comunque i poteri di controllo e determinare così un debito tributario superiore a quello attestato nella certificazione rilasciata dal debitore.
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