giovedì 9 ottobre 2008

La relazione dell’esperto nell'accordo di ristrutturazione del debito

La dichiarazione e la documentazione di cui all’art. 161 L.F. dovranno essere accompagnate da una relazione redatta da un esperto in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, comma 3, lett. d), L.F., e cioè da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall’art. 28, lettere a) e b).

A norma dell’art. 182-bis, la relazione in questione dovrà certificare l’attuabilità del-l’accordo e l’idoneità dello stesso a garantire il regolare pagamento dei creditori estranei, previa verifica della sussistenza dei mezzi e delle risorse necessari. In carenza di specificazioni da parte del legislatore la dottrina è discorde sulla necessità di attestare anche la veridicità dei dati aziendali. Successivamente si passerà all’analisi del piano di ristrutturazione e dell’accordo stipulato con i creditori verificando:
  • il raggiungimento della percentuale richiesta dalla legge al fine della stipulazione;
  • la validità e idoneità dell’accordo a garantire il regolare pagamento dei creditori estranei.

La relazione del professionista deve concentrarsi sulla validità delle ipotesi di base del piano, sull’analisi dei flussi di cassa attesi e più in generale sull’andamento economico-finanziario dell’impresa. Sarà necessario approfondire l’andamento della gestione operativa, l’andamento della gestione non caratteristica e l’ammontare dell’indebitamento. Per poter completare l’analisi e ottenere così una panoramica esaustiva della situazione dello stato di crisi dell’impresa, è opportuno prendere in considerazione anche egli indicatori extracontabili.

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