A norma dell’art. 182-bis, la relazione in questione dovrà certificare l’attuabilità del-l’accordo e l’idoneità dello stesso a garantire il regolare pagamento dei creditori estranei, previa verifica della sussistenza dei mezzi e delle risorse necessari. In carenza di specificazioni da parte del legislatore la dottrina è discorde sulla necessità di attestare anche la veridicità dei dati aziendali. Successivamente si passerà all’analisi del piano di ristrutturazione e dell’accordo stipulato con i creditori verificando:
- il raggiungimento della percentuale richiesta dalla legge al fine della stipulazione;
- la validità e idoneità dell’accordo a garantire il regolare pagamento dei creditori estranei.
La relazione del professionista deve concentrarsi sulla validità delle ipotesi di base del piano, sull’analisi dei flussi di cassa attesi e più in generale sull’andamento economico-finanziario dell’impresa. Sarà necessario approfondire l’andamento della gestione operativa, l’andamento della gestione non caratteristica e l’ammontare dell’indebitamento. Per poter completare l’analisi e ottenere così una panoramica esaustiva della situazione dello stato di crisi dell’impresa, è opportuno prendere in considerazione anche egli indicatori extracontabili.
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