Pubblicato il decreto ministeriale che, attuando i commi 46 e 47 dell’art. 1 della legge 244/2007, disciplina il trattamento fiscale di fusioni, scissioni e conferimenti, e il riallineamento delle differenze di valore emerse per le operazioni attuate fino al 31 dicembre 2007.
Per le operazioni straordinarie effettuate entro il 2007 il pagamento dell’imposta sostitutiva ai fini del riconoscimento delle differenze di valore civilistico-fiscale va effettuato entro il 30 settembre 2008.
Per le fusioni, le scissioni e i conferimenti effettuati a partire dal 2008 l’opzione va esercitata con Unico 2009 o Unico 2010.Il decreto, che prevede riallineamenti parziali per categorie omogenee di immobilizzazioni, consente interessanti vantaggi fiscali da valutarsi attentamente tra commercialista e cliente.
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La valutazione d'azienda nelle operazioni di finanza straordinaria: questo blog è dedicato ai professionisti che hanno ricevuto mandato per redarre perizie di stima o ai manager che sono interessati ad approfondire l'argomento.
mercoledì 6 agosto 2008
Operazioni straordinarie ed imposta sostitutiva
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Perizie di conferimento in SPA: novità normative!
Come già oggetto di analisi su questo blog, il decreto approvato dal Governo modifica le regole per i conferimenti nelle Spa. La nuova normativa prevede che non occorre più la relazione giurata dell'esperto nominato dal tribunale per:
- conferimenti che hanno ad oggetto valori mobiliari e strumentali del mercato monetario, se il loro valore non supera il prezzo medio ponderato al quale essi siano stati negoziati in un mercato regolamentato nei sei mesi precedenti il conferimento.
- conferimento di beni o crediti diversi dai predetti valori, quando il valore dei beni non supera il fair value ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno, purchè si tratti di un bilancio sottoposto a revisione legale e a condizione che la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento.
- Conferimento di beni quando il valore di detti beni non superi il fair value risultante da una valutazione effettuata da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento e dalla società conferitaria dotato di adeguata e comprovata professionalità.
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venerdì 1 agosto 2008
Nomina del professionista per il piano di risanamento ex art. 67 lf
L'Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha emanato la terza circolare interpretativa, che affronta il tema della nomina del professionista che attesta il piano di risanamento, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare.
La riforma delle procedure concorsuali (D.Lgs. n. 5/2006), oltre ad aver modificato la disciplina del concordato preventivo, ha introdotto:
- il piano di risanamento dell’esposizione debitoria di cui all’art. 67, comma 3, lettera d), R.D. n. 267/1942 e
- l’accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-bis.
Entrabi gli istituti sono contraddistinti dalla necessità di predisporre un piano sulla base del quale deve essere raggiunto l’accordo con i creditori e dall’attività di un professionista che attesti:
- la ragionevolezza del piano
- l’attuabilità dello stesso
- la veridicità dei dati e la fattibilità del piano.
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Perito del tribunale e privacy
Riportiamo il comunicato stampa - 31 luglio 2008
Giustizia: arrivano le regole per consulenti e periti dei magistrati
Arrivano le regole per i periti e i consulenti di giudici e pubblici ministeri. Nelle informative al magistrato solo dati necessari per adempiere all’incarico ricevuto; conservazione a tempo delle informazioni raccolte; incroci di dati solo su autorizzazione della magistratura; rigorose misure per evitare che i dati vengano indebitamente divulgati. Il Garante privacy ha adottato le linee guida, pubblicate oggi sulla Gazzetta Ufficiale, con le quali si danno indicazioni rigorose sulla gestione delle informazioni raccolte e degli archivi di questi professionisti, che, operando su incarico di autorità giudiziaria, talvolta più di una e per giudizi differenti, vengono a conoscenza e accumulano una grande quantità di dati personali.
Solo dati necessari
Il consulente e il perito, nominati dal giudice o dal pubblico ministero nell'ambito di procedimenti civili, penali e amministrativi, possono raccogliere e trattare lecitamente dati personali nei limiti in cui è necessario per adempiere all'incarico ricevuto e solo nell'ambito dell'accertamento demandato. Le relazioni e le informative fornite al magistrato ed eventualmente alle parti non devono né riportare dati, "specie se di natura sensibile o di carattere giudiziario o comunque di particolare delicatezza", non pertinenti all'oggetto della perizia, né contenere informazioni personali di soggetti estranei al procedimento.L'eventuale utilizzo incrociato di dati è consentito se chiaramente collegato alle indagini che sono state delegate e se autorizzato dalle singole autorità giudiziarie interessate.
Conservazione e cancellazione dei dati
Una volta espletato l'incarico, l'ausiliario dei giudice deve consegnare per il deposito agli atti del procedimento non solo la propria relazione, ma anche la documentazione fornitagli dal magistrato e quella ulteriore acquisita nel corso dell'attività svolta. Al di fuori delle ipotesi stabilite per legge o da specifiche autorizzazioni del magistrato, il consulente e il perito non possono, quindi, conservare, in originale o in copia, in formato elettronico o su carta, le informazioni personali raccolte nel corso dell'incarico.
Comunicazione delle informazioni
Le informazioni acquisite nel corso dell'accertamento possono essere comunicate alle parti con le modalità e nel rispetto dei limiti fissati dalle norme sulla segretezza e riservatezza degli atti processuali. Eventuali comunicazioni di dati a terzi, se ritenute indispensabili per le finalità dell'indagine, devono rispettare quanto stabilito per legge o essere preventivamente autorizzate dal magistrato.
Misure di sicurezza
Fino al momento della consegna al giudice o al pubblico ministero delle risultanze dell'attività svolta, consulenti e periti sono obbligati ad adottare misure tecniche ed organizzative per evitare una indebita divulgazione delle informazioni o alla loro perdita o distruzione.
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Giustizia: arrivano le regole per consulenti e periti dei magistrati
Arrivano le regole per i periti e i consulenti di giudici e pubblici ministeri. Nelle informative al magistrato solo dati necessari per adempiere all’incarico ricevuto; conservazione a tempo delle informazioni raccolte; incroci di dati solo su autorizzazione della magistratura; rigorose misure per evitare che i dati vengano indebitamente divulgati. Il Garante privacy ha adottato le linee guida, pubblicate oggi sulla Gazzetta Ufficiale, con le quali si danno indicazioni rigorose sulla gestione delle informazioni raccolte e degli archivi di questi professionisti, che, operando su incarico di autorità giudiziaria, talvolta più di una e per giudizi differenti, vengono a conoscenza e accumulano una grande quantità di dati personali.
Solo dati necessari
Il consulente e il perito, nominati dal giudice o dal pubblico ministero nell'ambito di procedimenti civili, penali e amministrativi, possono raccogliere e trattare lecitamente dati personali nei limiti in cui è necessario per adempiere all'incarico ricevuto e solo nell'ambito dell'accertamento demandato. Le relazioni e le informative fornite al magistrato ed eventualmente alle parti non devono né riportare dati, "specie se di natura sensibile o di carattere giudiziario o comunque di particolare delicatezza", non pertinenti all'oggetto della perizia, né contenere informazioni personali di soggetti estranei al procedimento.L'eventuale utilizzo incrociato di dati è consentito se chiaramente collegato alle indagini che sono state delegate e se autorizzato dalle singole autorità giudiziarie interessate.
Conservazione e cancellazione dei dati
Una volta espletato l'incarico, l'ausiliario dei giudice deve consegnare per il deposito agli atti del procedimento non solo la propria relazione, ma anche la documentazione fornitagli dal magistrato e quella ulteriore acquisita nel corso dell'attività svolta. Al di fuori delle ipotesi stabilite per legge o da specifiche autorizzazioni del magistrato, il consulente e il perito non possono, quindi, conservare, in originale o in copia, in formato elettronico o su carta, le informazioni personali raccolte nel corso dell'incarico.
Comunicazione delle informazioni
Le informazioni acquisite nel corso dell'accertamento possono essere comunicate alle parti con le modalità e nel rispetto dei limiti fissati dalle norme sulla segretezza e riservatezza degli atti processuali. Eventuali comunicazioni di dati a terzi, se ritenute indispensabili per le finalità dell'indagine, devono rispettare quanto stabilito per legge o essere preventivamente autorizzate dal magistrato.
Misure di sicurezza
Fino al momento della consegna al giudice o al pubblico ministero delle risultanze dell'attività svolta, consulenti e periti sono obbligati ad adottare misure tecniche ed organizzative per evitare una indebita divulgazione delle informazioni o alla loro perdita o distruzione.
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Perizia conferimento in SPA
Il dlgs di recepimento della direttiva 2006/68/Ce, in attesa di approvazione governativa, prevede che non sia più obbligatoria la perizia di stima per i beni oggetto di conferimento se sono immobili, strumenti del mercato monetario o altri beni valutati al fair value in un bilancio approvato senza rilievi dal revisore da meno di un anno.
Tale disciplina non è ancora definitiva non essendo concluso l’esame del governo, rischia di limitare le tutele per azionisti e creditori.
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31 ottobre 2008: Proroga rivalutazione partecipazioni e terreni
Dall’aula del Senato è giunto il via libera finale al decreto “milleproroghe” che contiene, tra l’altro, la proroga delle perizie di rivalutazione. Il 31 ottobre scade infatti il termine ultimo per la rivalutazione di quote e terreni.
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