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mercoledì 18 maggio 2011

Rivalutazione fiscale di partecipazioni e terreni

L'articolo 7 del decreto legge sviluppo consente a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d’impresa, alla data del 1° luglio 2011, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 comma 1, lett. da a) a c-bis), del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso, mediante il versamento, entro il 30 giugno 2012, di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 2% o al 4% del valore rideterminato.

Imposta sostitutiva
La rivalutazione è subordinata al pagamento di un’imposta sostitutiva:
- del 2% per le partecipazioni non qualificate;
- del 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.
L’imposta sostitutiva può essere versata in un’unica soluzione o in tre rate annuali di uguale importo soggette, in questo caso, all’interesse annuo del 3%.

Calcolo di convenienza
La rivalutazione così come prevista dal decreto sviluppo consente di rideterminare il valore fiscalmente riconosciuto di terreni e partecipazioni possedute consentendo molto spesso di ridurre in modo significativo la tassazione in caso di cessione delle stesse.
Ricordiamo che mentre l’imposta ordinaria ha come base imponibile la sola plusvalenza (differenza tra valore di cessione e costo storico) l’imposta sostitutiva deve essere applicata sull’intero valore rivalutato risultante dalla perizia di stima (valore presunto di mercato) e non sulla differenza tra il valore rivalutato e il costo storico delle partecipazioni.

Perizia
La rivalutazione è subordinata alla redazione di una
perizia giurata di stima (la valutazione delle partecipazioni dovrà essere redatta da soggetti iscritti all'Albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili);
L’esperto dovrà asseverare la perizia entro il 30 giugno 2012, in concomitanza con la scadenza per il versamento dell’imposta sostitutiva o della prima rata della stessa.


Novità: possibilità di compensare
Il decreto sviluppo riapre i termini per la rivalutazioni dei terreni e delle partecipazioni con una importante novità che nel passato ha creato seri problemi: la possibilità di compensare l’imposta sostitutiva pagata in una precedente rivalutazione. 
Infatti i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di   acquisto di   partecipazione non negoziate   nei   mercati regolamentati, ovvero, dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui agli articoli 5 e 7  della  legge 28 dicembre  2001,  n.  448,  qualora  abbiano  già  effettuato  una precedente rideterminazione del valore  dei  medesimi  beni,  possono detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la  nuova  rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata.

lunedì 28 dicembre 2009

Rivalutazione delle partecipazioni 2010

L'art. 2, comma 229, del DdL Finanziaria 2010 stabilisce la riapertura dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, possedute da privati alla data dell’1 gennaio 2010, mediante il versamento, entro il 31 ottobre 2010, di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 4% del valore rideterminato delle partecipazioni.
In allegato a LE PERIZIE DI STIMA potete trovare una breve sintesi della normativa con riferimento alle principali circolari emesse dall'Agenzia delle Entrate e una bozza di perizia di rivalutazione quote.
Il pagamento può avvenire in unica rata o in 3 rate annuali di pari importo, con applicazione degli interessi del 3%, da effettuarsi entro il:
  • 31 ottobre 2010 (I rata),

  • 31 ottobre 2011 (II rata),

  • 31 ottobre 2012 (III rata).

Tale operazione dovrà essere eseguita entro il 31 Ottobre 2010, termine entro il quale risulta necessario asseverare la perizia di valutazione e versare l’imposta sostitutiva.

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giovedì 21 maggio 2009

La perizia nella rivalutazione degli immobili

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 22/E del 7 maggio 2009 ha chiarito che è la valutazione dell'amministratore, eventualmente supportata da perizia non obbligatoria, ad attribuire distinti valori di mercato al fabbricato e all'area pertinenziale.

Si ritiene assolutamente consigliata la perizia di un professionista in caso di rivalutazione di immobile posseduto da una società di capitali in quanto si andrà a modificare il patrimonio netto della stessa.

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venerdì 1 agosto 2008

31 ottobre 2008: Proroga rivalutazione partecipazioni e terreni

Dall’aula del Senato è giunto il via libera finale al decreto “milleproroghe” che contiene, tra l’altro, la proroga delle perizie di rivalutazione. Il 31 ottobre scade infatti il termine ultimo per la rivalutazione di quote e terreni.

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