martedì 14 maggio 2013

Rideterminazione del costo o valore di acquisto di titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, nonché terreni edificabili e con destinazione agricola.

La circolare n. 12/E del 2013 fornisce i primi chiarimenti in ordine alle novità fiscali contenute nell’articolo unico della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ( legge di stabilità 2013) nonché nelle disposizioni di cui al decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese


Come è noto, gli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002) hanno consentito ai contribuenti che detenevano alla data del 1° gennaio 2002 titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, nonché terreni edificabili e con destinazione agricola, di rideterminare il loro costo o valore di acquisto alla predetta data.

Il costo di acquisto rideterminato, secondo le modalità contenute nelle predette disposizioni, è utilizzabile ai fini del calcolo dei redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni (TUIR).

Per poter utilizzare il valore “rideterminato”, in luogo del costo storico, il contribuente era tenuto al versamento di un’imposta sostitutiva parametrata al valore risultante da un’apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati.

Il termine entro il quale redigere la perizia giurata ed effettuare il pagamento dell’imposta era stato inizialmente fissato al 30 settembre 2002. Disposizioni successive hanno modificato la data cui fare riferimento per il possesso dei beni ed i termini per l’effettuazione dei richiamati adempimenti.

Da ultimo, l’articolo 1, comma 473, della legge di stabilità 2013 ha fissato al 1°gennaio 2013 la data in cui deve essere verificato il possesso dei predetti beni ai fini di una nuova rideterminazione del loro costo o valore di acquisto.

La relativa perizia deve essere redatta entro il termine del 30 giugno 2013. Il perfezionamento dell’opzione per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni è condizionato al versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del:
· 2 per cento del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni non qualificate;
· 4 per cento del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il 30 giugno 2013 (1° luglio 2013 atteso che il 30 giugno cade di domenica) in un’unica soluzione, oppure può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data.

Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo da versare contestualmente a ciascuna rata (30 giugno 2014 e 30 giugno 2015).

Si ricorda che il contribuente, qualora lo ritenga opportuno, può rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni detenuti alla data del 1° gennaio 2013 anche nell’ipotesi in cui abbia già in precedenza usufruito di analoghe disposizioni agevolative, anche nel caso in cui la seconda perizia giurata di stima riporti un valore inferiore a quello risultante dalla perizia precedente.

Nel caso in cui venga effettuata una nuova perizia dei beni posseduti alla data del 1° gennaio 2013, è possibile scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta l’imposta sostitutiva eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni.

In alternativa allo scomputo dell’imposta già versata, il contribuente può presentare istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva pagata in passato, ai sensi dell’articolo 38 del dPR 29 settembre 1973, n. 602. Il termine di decadenza per la richiesta del suddetto rimborso decorre dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento e cioè dalla data di pagamento dell’intera imposta sostitutiva dovuta per effetto dell’ultima rideterminazione effettuata ovvero dalla data di versamento della prima rata. Si precisa, in ogni caso, che l’importo del rimborso non può essere superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata (cfr. articolo 7, comma 2, lettere ee) e ff), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106).

I contribuenti che hanno rideterminato il costo o valore di acquisto di partecipazioni e terreni alla data del 1° luglio 2011 e versato la prima rata dell’imposta sostitutiva, qualora intendano rideterminare il valore dei medesimi beni posseduti alla data del 1° gennaio 2013, non sono tenuti al versamento delle rate ancora pendenti della precedente procedura di rideterminazione (30 giugno 2013 e 30 giugno 2014) e possono detrarre l’imposta già versata dall’imposta dovuta per effetto della nuova rideterminazione. L’imposta in tal modo calcolata può essere ripartita in tre rate di pari importo.

I dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni devono essere indicati nel modello di dichiarazione UNICO 2014.
In particolare, in caso di rideterminazione del valore delle partecipazioni, dovrà essere compilata l’apposita sezione del quadro RT mentre per la rideterminazione del valore dei terreni si dovrà compilare l’apposita sezione del quadro RM. Anche i contribuenti che utilizzano il modello 730 devono presentare i suddetti quadri di UNICO ed il relativo frontespizio entro i termini di presentazione di quest’ultimo modello.



Link: Per restare aggiornato iscriviti alla nostra Newsletter!

venerdì 10 maggio 2013

Le perizie valutative quale supporto fiscale al prezzo delle transazioni

In diversi momenti della vita di un’azienda si può rileva l’opportunità di stimarne il valore. 

Lo scopo, pur dovuto a diversi input è sempre generalmente conoscitivo, in pratica ciò che può cambiare è il soggetto interessato all’informazione ed il conseguente adattamento di quest’ultima al particolare soddisfacimento conoscitivo. 

Pertanto, conoscere la dinamica del valore aziendale può essere sostanzialmente importante per l’imprenditore, al fine di valutare meglio l’effetto delle sue strategie e per i terzi da tutelarsi soprattutto in presenza di operazioni di finanza straordinaria.

SCARICA: quaderno AIAF su valutazione d'azienda

Link: Per restare aggiornato iscriviti alla nostra Newsletter!

giovedì 9 maggio 2013

PRIVACY: Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti

I consulenti tecnici e i periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero coadiuvano e assistono l'autorità giudiziaria nello svolgimento delle proprie funzioni, quando ciò si rende necessario per compiere atti o esprimere valutazioni che richiedono particolari e specifiche competenze tecniche.

L'attività svolta dai consulenti tecnici e dai periti è strettamente connessa e integrata con l'attività giurisdizionale, di cui mutua i compiti e le finalità istituzionali.
Nell'espletamento delle relative incombenze, il consulente e il perito di regola vengono a conoscenza e devono custodire, contenuti nella documentazione consegnata dall'ufficio giudiziario, anche dati personali di soggetti coinvolti a diverso titolo nelle vicende giudiziarie (quali le parti di un giudizio civile o le persone sottoposte a procedimento penale), e  Possono acquisire altre informazioni di natura personale nel corso delle operazioni (cfr. ad esempio, art. 194 c.p.c., richiesta di chiarimenti alle parti e assunzione di informazioni presso terzi; art. 228, comma 3, c.p.p., richiesta di notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone).


L'attività dell'ausiliario comporta quindi il trattamento di diversi dati personali, talvolta di natura sensibile o di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del Codice), di uno o più soggetti, persone fisiche o giuridiche.

A tali trattamenti, in quanto direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di Controversie, si applicano le norme del Codice relative ai trattamenti effettuati presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado "per ragioni di giustizia" (art. 47, comma 2, del Codice; cfr. Provv. del Garante 31 dicembre 1998, doc. web n. 39608; Provv. 27 marzo 2002, doc. web n. 1063421).

Le presenti linee guida mirano a fornire indicazioni di natura generale ai professionisti nominati consulenti tecnici e periti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti civili, penali e amministrativi al fine esclusivo di garantire il rispetto dei princìpi in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Codice in materia protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196).

SCARICA: Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

Link: Per restare aggiornato iscriviti alla nostra Newsletter!

lunedì 6 maggio 2013

liquidazione compensi a consulenti tecnici e periti


Fino all’entrata in vigore del D.P.R. n. 115/2002, il testo di riferimento per la determinazione del compenso del CTU era la legge 8 luglio 1980 n. 319.

Il compenso del Perito nominato dal Giudice è ora regolato dal menzionato D.P.R. n. 115/2002 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia” (d’ora in aventi Testo Unico) il quale, nell'abrogare esplicitamente la legge 319/1980, ha sostituito, riscrivendole in modo quasi identico, gran parte delle norme che precedentemente concernevano tale materia.

Il documento Indicazioni in materia di liquidazione compensi a consulenti tecnici e periti contiene una bozza di Richiesta di liquidazione dei compensi


Link: Per restare aggiornato iscriviti alla nostra Newsletter!

venerdì 3 maggio 2013

IL SILENZIO ASSENSO NEL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO



La conversione in legge del Decreto “crescita e sviluppo” (L. 7 agosto 2012 n. 134, di conversione del DL n. 83/2012), attraverso la modifica dell’art. 178 della legge fallimentare – RD 267/42 – (non prevista nella formulazione originaria del decreto), ha portato a una radicale modifica nel sistema di conteggio delle adesioni dei creditori alla proposta di concordato

La nuova norma, che si applicherà alle domande di concordato depositate in Cancelleria Fallimentare, a partire dal 11/09/2012, introduce di fatto anche per del Concordato Preventivo, pur con alcune attenuazioni, il meccanismo del “Silenzio Assenso” in analogia a quanto già previsto prima d’ora per il concordato fallimentare (Art. 127 l.f.).

Trattasi di una novità di notevole portata che determinerà verosimilmente un incremento del ricorso all’istituto del concordato preventivo da parte delle imprese in crisi in quanto l’inerzia del creditore chirografario nell’ espressione del voto agevolerà il debitore proponente nel raggiungimento delle maggioranze necessarie per l’approvazione della proposta concordataria.

Fonte: KNOS, a cura della Commissione di Studio Concordato Preventivo


Link: Per restare aggiornato iscriviti alla nostra Newsletter!
Related Posts with Thumbnails