venerdì 27 febbraio 2009

Facebook: la pagina su Le Perizie di Stima


Sono stato a lungo dibattuto se inserire un pagina su facebook.
Da una parte lo trovo uno strumento interessante. dall'altra essendo prettamente legato allo svago inserire contenuti legati al mondo del lavoro forse può essere fuoriluogo.Quindi questo è un esperimento, magari anche transitorio. Mi piacerebbe sentire pareri ed opinioni da parte dei lettori del blog.
L'idea per il momento è che la pagina serva solo per aggiornare su:
- novità legislative, giurisprudenziali e massime notarili successive alla pubblicazione del libro;
- informazioni relative a prossime edizioni del testo.
Vuole essere uno spazio discreto, in massima parte di servizio per chi ha acquistato il libro, in parte anche promozionale. Mi piacerebbe leggere i vostri commenti.

Perizie tecniche d'ufficio utilizzabili in altri processi

La sentenza n. 2904 del 6 febbraio 2009 della Corte di Cassazione hanno stabilito che anche nel processo tributario si possono utilizzare le relazioni tecniche redatte per altri giudizi.

Il giudice può, quindi, utilizzare una relazione tecnica disposta in altri processi sia in sede civile sia in sede penale.

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Fusione inversa e regime sostitutivo

Anche nei casi di fusione inversa l'incorporante può beneficiare dell'imposta sostitutiva per "affrancare" i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione del disavanzo, sia esso da concambio o da annullamento.

Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di un’operazione di fusione inversa, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap, è ammesso solo in relazione ai beni provenienti dal patrimonio dell'incorporata e a condizione che quest'ultimo sia configurabile quale compendio aziendale. Così ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 46/e del 24 febbraio 2009.

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Conferimento e fondo rischi

La risoluzione n. 44/e del 17 febbraio 2009 ha chiarito il trattamento fiscale dei fondi rischi iscritti dalla società conferitaria in sede di conferimento. L'utilizzo del fondo rischi per coprire passività subite o, in alternativa, il suo annullamento per il sopravvenuto venir meno del rischio, va tassato nell'esercizio in cui si verificano le predette circostanze.

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