venerdì 27 febbraio 2009

Fusione inversa e regime sostitutivo

Anche nei casi di fusione inversa l'incorporante può beneficiare dell'imposta sostitutiva per "affrancare" i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione del disavanzo, sia esso da concambio o da annullamento.

Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di un’operazione di fusione inversa, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap, è ammesso solo in relazione ai beni provenienti dal patrimonio dell'incorporata e a condizione che quest'ultimo sia configurabile quale compendio aziendale. Così ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 46/e del 24 febbraio 2009.

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