domenica 6 luglio 2008

Concordato preventivo

Il concordato preventivo si sostanzia in un piano di soddisfacimento parziale dei crediti che il debitore - nella figura dell’imprenditore o in forma societaria - propone ai suoi creditori, allo scopo di evitare il fallimento e conservare l’amministrazione e la disponibilità dei beni aziendali.

La disciplina è stata profondamente innovata dal d. lgs. 5/2005 e dal successivo decreto legislativo del settembre 2007.

A norma dell’art. 160, l. fall., è inoltre necessario il sussistere di uno stato di crisi (e non più dell’insolvenza) quale presupposto oggettivo per l’accesso alla procedura.

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Perizia di fusione: la relazione dell’esperto ex art. 2501-sexies c.c.

La perizia ex art. 2501-sexies c.c. risponde allo scopo di tutelare i soci delle società partecipanti, chiamati in assemblea a confermare o meno le decisioni degli amministratori, in evidente situazione di asimmetria informativa. Il concambio è in questa prospettiva un elemento fondamentale, in quanto garantisce ai soci la prosecuzione del rapporto sociale nella nuova entità risultante e delinea i rapporti di forza nella nuova compagine sociale.

La determinazione di tale rapporto di cambio è attribuita dall’ordinamento agli amministratori, competenza peraltro inderogabile.

La sua relazione accompagna quindi quella degli amministratori, redatta ai sensi dell’art. 2501-quinqies c.c., attestando non la correttezza del concambio, ma la ragionevolezza del processo di determinazione del rapporto e l’assenza di arbitrarietà.

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Perizia di trasformazione in srl

Il legislatore richiede, per società di persone che si trasformano in società a responsabilità limitata, una stima redatta a norma dell’art. 2465 c.c..

Il fine della stima di un soggetto terzo indipendente, nominato dagli organi societari nel caso di trasformazione di S.r.l., è quello di garantire l’integrità del capitale, in maniera che siano assicurate che le condizioni di operatività di una società di capitali.

Nelle società di persone, infatti, il capitale sociale è posto in secondo piano. Non è previsto dalla legge un ammontare minimo ed inoltre il capitale potrebbe azzerarsi in qualsiasi momento o addirittura divenire negativo senza che la società sia posta in liquidazione o venga imposta ai soci la ricostituzione.

A ciò si unisce il mutamento del regime di responsabilità dei soci, che cessano di garantire personalmente le obbligazioni sociali future: i creditori sociali necessitano per questo motivo di un capitale effettivo a garanzia dei propri diritti.
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