Il legislatore richiede, per società di persone che si trasformano in società a responsabilità limitata, una stima redatta a norma dell’art. 2465 c.c..
Il fine della stima di un soggetto terzo indipendente, nominato dagli organi societari nel caso di trasformazione di S.r.l., è quello di garantire l’integrità del capitale, in maniera che siano assicurate che le condizioni di operatività di una società di capitali.
Nelle società di persone, infatti, il capitale sociale è posto in secondo piano. Non è previsto dalla legge un ammontare minimo ed inoltre il capitale potrebbe azzerarsi in qualsiasi momento o addirittura divenire negativo senza che la società sia posta in liquidazione o venga imposta ai soci la ricostituzione.
A ciò si unisce il mutamento del regime di responsabilità dei soci, che cessano di garantire personalmente le obbligazioni sociali future: i creditori sociali necessitano per questo motivo di un capitale effettivo a garanzia dei propri diritti.
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