martedì 26 marzo 2013

Durc e concordato preventivo in continuità

Interpello n. 41/2012 del 21 dicembre 2012. Durc e concordato preventivo in continuità.


l’art. 186 bis L. F. dispone che il piano concordatario può prevedere una moratoria fino ad un anno dall’omologazione del Tribunale per il pagamento dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, tra i quali sono ricompresi dunque i contributi previdenziali e assistenziali. Si prevede inoltre che:

  • i contratti in corso di esecuzione alla data del deposito del ricorso, tra i quali anche quelli stipulati con le pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell’apertura della procedura;
  • l’ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione dei contratti pubblici sottoscritti, nella misura in cui il professionista designato ne abbia attestato la conformità al piano, unitamente alla ragionevole capacità di adempimento dell’azienda debitrice.

L’ammissione alla suddetta procedura comporta pertanto, per la compagine aziendale interessata, la sospensione ex lege delle situazioni debitorie sorte antecedentemente al deposito della relativa domanda e la conseguente preclusione delle azioni esecutive dei creditori.



Si ritiene che per l’azienda ammessa al concordato preventivo, ex art. 186 bis. L. F., sia possibile ottenere il rilascio di un DURC qualora ricorra la condizione di cui all’art. 5, comma 2. lett. b) D.M. 24 ottobre 3 2007, cioè nell’ipotesi in cui il piano, omologato dal Tribunale, contempli l’integrale assolvimento dei debiti previdenziali e assistenziali contratti prima dell’attivazione della procedura concorsuale.


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Credito alle PMI: moratoria mutui in aiuto ai piani finanziari


Prorogato di ulteriori tre mesi il termine di validità delle iniziative a sostegno delle imprese in difficoltà. Le aziende, per i finanziamenti che non avessero già usufruito di precedenti moratorie, possono richiedere la sospensione per un anno, avendo tempo fino a fine giugno per presentare le domande. Intanto, banche e imprese sono al lavoro per  definire un nuovo accordo compatibile con l’evoluzione della congiuntura economica e delle condizioni operative delle banche.

Viene prorogato di altri tre mesi, ossia fino al 30 giugno 2013, il termine di validità delle “Nuove misure per il credito alle Pmi”, il pacchetto di iniziative a sostegno delle imprese in difficoltà messo a punto dal settore bancario con il Ministero dell' economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico e tutte le Associazioni rappresentative del mondo imprenditoriale. Lo ha comunicato il 20 marzo a Milano il Comitato esecutivo dell’ABI.
Il pacchetto di misure prevede la possibilità per le banche di sospendere mutui e leasing; di allungare la durata di mutui, anticipazioni bancarie e scadenze del credito agrario di conduzione; nonché di concedere finanziamenti connessi ad aumenti di mezzi propri delle imprese piccole e medie. Le misure sono state prorogate alla luce della situazione economica ancora complessa per il Paese e in vista del varo di nuove iniziative di sostegno alle piccole e medie imprese. Con questo obiettivo, l’ABI ha avviato il confronto con i rappresentanti delle imprese per individuare insieme le linee guida sulla cui base realizzare, entro il nuovo termine di fine giugno, un nuovo accordo.
In particolare, dal confronto avuto finora è emersa una visione comune su una serie di temi rilevanti per lo sviluppo del Paese, che potranno essere inseriti nel nuovo accordo. Tra questi, l’attenuazione degli impatti di Basilea 3 sulle Pmi, il potenziamento dell’operatività del Fondo di garanzia per le Pmi e lo sviluppo delle reti d’impresa.



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