martedì 26 marzo 2013

Durc e concordato preventivo in continuità

Interpello n. 41/2012 del 21 dicembre 2012. Durc e concordato preventivo in continuità.


l’art. 186 bis L. F. dispone che il piano concordatario può prevedere una moratoria fino ad un anno dall’omologazione del Tribunale per il pagamento dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, tra i quali sono ricompresi dunque i contributi previdenziali e assistenziali. Si prevede inoltre che:

  • i contratti in corso di esecuzione alla data del deposito del ricorso, tra i quali anche quelli stipulati con le pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell’apertura della procedura;
  • l’ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione dei contratti pubblici sottoscritti, nella misura in cui il professionista designato ne abbia attestato la conformità al piano, unitamente alla ragionevole capacità di adempimento dell’azienda debitrice.

L’ammissione alla suddetta procedura comporta pertanto, per la compagine aziendale interessata, la sospensione ex lege delle situazioni debitorie sorte antecedentemente al deposito della relativa domanda e la conseguente preclusione delle azioni esecutive dei creditori.



Si ritiene che per l’azienda ammessa al concordato preventivo, ex art. 186 bis. L. F., sia possibile ottenere il rilascio di un DURC qualora ricorra la condizione di cui all’art. 5, comma 2. lett. b) D.M. 24 ottobre 3 2007, cioè nell’ipotesi in cui il piano, omologato dal Tribunale, contempli l’integrale assolvimento dei debiti previdenziali e assistenziali contratti prima dell’attivazione della procedura concorsuale.


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