mercoledì 3 aprile 2013

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182 bis l.f.

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182 bis l.f. (breve sintesi dello strumento e delle principali novità normative) rappresentano uno strumento di risanamento al quale l’impresa in crisi/insolvente può ricorrere per ridurre la propria esposizione debitoria e tentare così il recupero della propria continuità aziendale.

Gli accordi di ristrutturazione devono essere supportati da specifico piano ed approvati da tanti creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti.

È necessaria inoltre una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma lett. d) L.F., che attesti la veridicità dei dati aziendali in tale piano espressi, nonché l’attuabilità dell’accordo con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei.

Il contenuto degli accordi con i creditori aderenti è liberamente determinabile mentre ai non aderenti deve essere garantito il pagamento integrale di quanto dovuto.

Il procedimento di cui all'articolo 182 bis, comma 6, L.F., il quale consente di ottenere il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive nel periodo necessario alla formalizzazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, richiede al tribunale un controllo non solo formale sulla documentazione richiesta dalla norma bensì una vera e propria verifica sulla ricorrenza dei presupposti per pervenire ad un accordo di ristrutturazione e delle condizioni per il pagamento regolare dei creditori con i quali non sono in corso trattative e che non hanno intenzione di trattare.

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