La valutazione d'azienda nelle operazioni di finanza straordinaria: questo blog è dedicato ai professionisti che hanno ricevuto mandato per redarre perizie di stima o ai manager che sono interessati ad approfondire l'argomento.
venerdì 19 ottobre 2012
Genova: convegno su valutazione d'azienda e perizie di stima
Il 25 ottobre torno a Genova ospite dell'Unione giovani dottori commercialisti e dell' Ordine locale come relatore del convegno su Perizie di Stima e valutazione d'azienda.
Qui potete trovare la locandina con il programma dell'incontro
Cercherò di approfondire le ultime novità in tema di concordato e piani di risanamento d'azienda soprattutto analizzando le nuove responsabilità del perito.
Come sempre sarà un momento di confronto con i colleghi e per incontrare qualche vecchio amico.
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martedì 15 maggio 2012
CONFERIMENTO DI AZIENDA E DIFFERENZE CONTABILI
Conferimenti d'azienda e differenze contabili: guida all'uso. Il parere n. 16 della
Fondazione Studi analizza nel dettaglio il caso in cui si verifichino
differenze di valore determinate al momento della confluenza di
un'azienda nella contabilità di un'altra. Differenze imputabili al fatto
che la perizia di stima è stata redatta in data precedente a quella in
cui ha effetto il conferimento.Leggi il parere n. 16/2012 della Fondazione Studi
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martedì 13 marzo 2012
Convegno Novara 20 marzo 2012
Il prossimo convegno su Perizie di Stima si terrà a Novara presso l'Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili – Martedì 20 marzo dalle 14.30 alle 18.30 –Sede: Ordine Dottori Commercialisti (Baluardo Lamarmora 16 – 28100 Novara)Sarà una nuova occasione per confrontarsi sulla valutazione d'azienda e dei piani d'impresa.
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mercoledì 30 novembre 2011
Grandi cambiamenti per il 2012
Ringrazio tutti ovviamente a cominciare dagli organizzatori e dai partecipanti.
Entro fine anno restano ancora due incontri ma su argomenti che esulano da questo blog:
Marketing ed organizzazione dello studio professionale
- Il 12 dicembre a Parma ospite di ARCER
- Il 14 dicembre a Milano per la Master class dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Intanto vi segnalo che ho deciso di aprire un account di twitter dedicato al libro @periziedistima che si affianca al mio personale @commercialista ed a quello del nostro studio @studiopanato
Sotto le slide del convegno con uno speciale sulle perizie di rivalutazione fiscale
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mercoledì 15 giugno 2011
AIDC Milano: CONFERIMENTO D’AZIENDA E REGIME FISCALE DELL’AVVIAMENTO
Massima: In caso di conferimento di un’azienda, in relazione alla quale sia già iscritta nella contabilità del conferente una posta a titolo di avviamento, il conferitario acquisisce l’avviamento unitamente agli elementi che compongono l’azienda e subentra nel valore fiscale che l’avviamento aveva in capo al conferente, indipendentemente dal valore al quale viene iscritto nella contabilità del conferitario, ciò in quanto l’avviamento rappresenta una qualità dell’azienda che non può circolare autonomamente e si trasferisce necessariamente con essa.
La norma di comportamento in questione è interessante anche e soprattutto in relazione alla Circolare Agenzia Entrate n. 8/E del 4 marzo 2010, la quale partendo dall’infondato presupposto secondo il quale “ il valore dell’«asset» avviamento non è oggetto di trasferimento (ma viene stornato dalla contabilità del soggetto conferente in conseguenza della perdita di valore scaturente dalla «dismissione» del compendio aziendale di riferimento)” giunge alla conclusione che “tale posta contabile deve essere esclusa dal concetto di azienda conferita, così come definita dal citato art. 176, comma 1, del TUIR.”.
Si consiglia quindi di prestare particolare attenzione alla nota n.16
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sabato 26 marzo 2011
Operazioni straordinarie: norme di comportamento del collegio sindacale
Nell’ambito delle operazioni straordinarie, il collegio sindacale vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’osservanza della legge e dello statuto, accertando la conformità agli stessi delle delibere e dei relativi atti di esecuzione.
Al collegio sindacale è, inoltre, attribuito un potere sostitutivo da esercitarsi in caso di omissioni di atti e adempimenti che la legge o lo statuto pongono a carico dell’organo amministrativo.
Il collegio sindacale acquisisce, altresì, dal soggetto incaricato della revisione legale:
- informazioni riguardanti l’attività svolta in ordine a tali operazioni;
- informazioni preventive in merito al contenuto delle relazioni e dei pareri che intende emettere;
- copia delle relazioni redatte e dei pareri emessi.
Il collegio non è chiamato a sindacare sulla opportunità o meno di una determinata operazione straordinaria, ma dovrà avere una compiuta cognizione del procedimento decisionale seguito dagli amministratori.
Link: norme di comportamento del collegio sindacale (in approvazione)
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mercoledì 23 marzo 2011
Convegno a Piacenza: 6 aprile 2011 Università Cattolica Sacro Cuore
Università Cattolica S. Cuore di Piacenza
PERIZIE DI STIMA E VALUTAZIONE D'AZIENDA
Orario: 14:30 - 18:30
Il prossimo 6 aprile 2011, grazie all' Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Piacenza che mi ospita , sarò relatore ad un convegno sulla valutazione d'azienda e le perizie di stima nelle operazioni straordinarie e nel risanamento aziendale.
Ho avuto modo di approfondire l'offerta formativa dell'ODCEC di Piacenza e devo dire che mi ha sorpreso per la qualità delle proposte e dei relatori.
Sarà una bella occasione per incontrare colleghi e studenti e confrontarsi sulle ultime novità normative e, come sempre, sulla prassi del Tribunale locale.
Durante il convegno (4 punti di formazione professionale continua) cercherò di approfondire le principali problematiche che il perito si trova ad affrontare nella sua attività valutativa ed i principali adempimenti di carattere civilistico delle operazioni straordinarie.
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lunedì 6 dicembre 2010
Cessione di azioni dopo conferimento di azienda è lecita
Secondo i giudici si tratta, infatti, di atti indipendenti frutto di una libera scelta imprenditoriale che vanno tassati autonomamente.
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sabato 27 novembre 2010
Conferimenti di beni in natura nel capitale delle società per azioni: nuovo dlgs.
- Chiarimento sull'utilizzo di perizia anche per i valori mobiliari e per gli strumenti del mercato monetario
- Il preciso richiamo alla definizione di “fair value” con riferimento ai principi contabili internazionali. Il concetto di "valore equo" viene dunque sostituito dal concetto di "fair value"
- Dubbi sul possibile utilizzo di bilanci intermedi
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 142, recante attuazione della direttiva 2006/68/CE che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale in attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 25 febbraio 2008, n.34.
1. L’articolo 2343-ter è modificato come segue:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
“Fuori dai casi in cui è applicabile il primo comma, non è altresì richiesta la relazione di cui all’articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore:
a) al fair value iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente quello nel quale è effettuato il conferimento ovvero, qualora questo non sia stato approvato e purché non sia ancora scaduto il termine legale di approvazione, quello dell’esercizio anteriore, e a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, ovvero
b) al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente dotato di adeguata e comprovata professionalità.”;
“Ai fini dell’applicazione del secondo comma, lettera a), per la definizione di “fair value” si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea.”.
2. L’articolo 2343-quater è modificato nel modo seguente:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
“Gli amministratori verificano, nel termine di trenta giorni dalla iscrizione della società, se, nel periodo successivo a quello di cui all’articolo 2343-ter, primo comma, sono intervenuti fatti eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario conferiti in modo tale da modificare sensibilmente il valore di tali beni alla data di iscrizione della società nel registro delle imprese, comprese le situazioni in cui il mercato dei valori o strumenti non è più liquido. Gli amministratori verificano altresì nel medesimo termine se, successivamente al termine dell’esercizio cui si riferisce il bilancio di cui alla lettera a) del secondo comma dell’articolo 2343-ter, o alla data della valutazione di cui alla lettera b) del medesimo comma, si sono verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore dei beni o dei crediti conferiti alla data di iscrizione della società nel registro delle imprese, nonché i requisiti di professionalità ed indipendenza dell’esperto che ha reso la valutazione di cui all’articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b).”;
“Qualora gli amministratori ritengano che siano intervenuti i fatti di cui al primo comma, ovvero ritengano non idonei i requisiti di professionalità e indipendenza dell’esperto che ha reso la valutazione di cui all’articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b), si procede, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2343.”.
3. L’articolo 2357-ter, secondo comma, è sostituito dal seguente:
“Finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il computo delle azioni proprie è disciplinato dall’articolo 2368, terzo comma.”.
4. L’articolo 2359-bis, terzo comma, è sostituito dal seguente:
“In nessun caso il valore nominale delle azioni o quote acquistate a norma dei commi primo e secondo può eccedere la quinta parte del capitale della società controllante qualora questa sia una società che faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, tenendosi conto a tal fine delle azioni possedute dalla medesima società controllante o dalle società da essa controllate.”.
5. L’articolo 2440 è sostituito dal seguente:
Se l’aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o di crediti si applicano le disposizioni degli articoli 2342, terzo e quinto comma, e 2343.
L’aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura o di crediti può essere sottoposto, su decisione degli amministratori, alla disciplina di cui agli articolo 2343-ter e 2343-quater.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2343-ter, primo comma, rileva il periodo di negoziazione di sei mesi precedenti la data alla quale si riferisce la relazione degli amministratori redatta ai sensi dell’articolo 2441, sesto comma. Il conferimento è eseguito entro sessanta giorni da tale data, ovvero entro novanta giorni qualora l’aumento sia deliberato da una società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio.
Qualora trovi applicazione l’articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b), il conferimento è eseguito entro sei mesi dalla data cui si riferisce la valutazione.
La verifica prevista dall’articolo 2343-quater, primo comma, è eseguita dagli amministratori nel termine di trenta giorni dall’esecuzione del conferimento ovvero, se successiva, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento del capitale. La dichiarazione di cui all’articolo 2343-quater, terzo comma, è allegata all’attestazione prevista dall’articolo 2444.
Qualora siano conferiti beni in natura o crediti valutati ai sensi dell’articolo 2343-ter, secondo comma, nel termine indicato al quinto comma uno o più soci che rappresentino, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale, nell’ammontare precedente l’aumento medesimo, possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2343; la domanda dei soci non ha effetto qualora gli amministratori all’esito della verifica prevista dal quinto comma procedano ai sensi dell’articolo 2343-quater, secondo comma.”.
6. L’articolo 2440-bis è abrogato.
7. Al sesto comma dell’articolo 2441 le parole: “Il parere del collegio sindacale e la relazione giurata dell’esperto designato dal Tribunale nell’ipotesi prevista dal quarto comma devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione.” sono sostituite dalle seguenti: “Il parere del collegio sindacale e, nell’ipotesi prevista dal quarto comma, la relazione giurata dell’esperto designato dal Tribunale ovvero la documentazione indicata dall’articolo 2343-ter, terzo comma, devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione.”.
8. All’articolo 2443 dopo il terzo comma è inserito il seguente:
“Se agli amministratori è attribuita la facoltà di adottare le deliberazioni di cui all’articolo 2441, quarto comma, qualora essi decidano di deliberare l’aumento di capitale con conferimenti di beni in natura o di crediti senza la relazione dell’esperto di cui all’articolo 2343, avvalendosi delle disposizioni contenute nell’articolo 2343-ter, il conferimento non può avere efficacia, salvo che consti il consenso di tutti i soci, prima del decorso del termine di trenta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento, contenente anche le dichiarazioni previste nelle lettere a), b), c) ed e), di cui all’articolo 2343-quater, terzo comma. Entro detto termine uno o più soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale, nell’ammontare precedente l’aumento medesimo, possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2343. In mancanza di tale domanda, gli amministratori depositano per l’iscrizione nel registro delle imprese unitamente all’attestazione di cui all’articolo 2444 la dichiarazione prevista all’articolo 2343-quater, terzo comma, lettera d).”.
ART. 2 (Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)
1. All’articolo 132, comma 3, le parole “codice civile.” sono sostituite dalle seguenti: “codice civile, ovvero rivenienti da piani di compenso approvati ai sensi dell’articolo 114-bis.”.
2 L’articolo 172, comma 2, è sostituito dal seguente:
“2. La disposizione prevista dal comma 1 non si applica se l’acquisto è operato sul mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione secondo modalità diverse da quelle stabilite dalla Consob con regolamento, ma comunque idonee ad assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.”.
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domenica 3 ottobre 2010
Convegno Perizie di Stima e rivalutazione partecipazioni 2010
Chiediamo scusa per il disguido dovuto al fatto che Cesi Professionale è stata infatti accreditata con qualche giorno di ritardo dall’ordine dei Dottori Commercialisti di Milano a tenere corsi di formazione e seminari di aggiornamento, che daranno diritto a crediti formativi.
I lettori di PERIZIE DI STIMA possono scaricare gratuitamente da livingbook, seguendo le istruzioni contenute nel libro, l'ebook sulla perizia di rivalutazione quote 2010
Le perizie di stima e le valutazioni d’azienda nella pratica professionale
- Operazioni straordinarie d'impresa.
- Crisi e risanamento: concordato, accordo ristrutturazione del debito, ecc..
- Rivalutazione fiscale delle partecipazioni 2010.
Hotel Cavalieri - Piazza Missori n. 1 - Sala Malatesta
Milano, 26 Ottobre 2010 h. 14.00
relatore: Andrea Arrigo Panato.
Per maggiori informazioni e modalità di iscrizione rivolgersi a
Cesiprofessionale.it
Tel. 02.36165.200
Fax. 02.36165.250
lunedì 21 giugno 2010
Le Perizie di Stima: finalmente il blog completamente rinnovato!
A breve pubblicheremo uno speciale sulla perizia di rivalutazione fiscale delle partecipazioni 2010 scaricabile gratuitamente per i lettori del libro.
mercoledì 23 settembre 2009
Savona e le altre
- lettera di incarico
- due diligence
- valutazione d'azienda
- trasformazione
- conferimento
- scissione
- fusione
- LBO
- accordi di ristrutturazione dei debiti
- concordato preventivo.
A tutti i partecipanti saranno invece inviate via e-mail le slide complete.
Ricordo inoltre che bozze di perizie e fogli di lavoro sono contenuti nel libro LE PERIZIE DI STIMA e scaricabili dal sito http://www.livingbook.it/ con le password che trovate nel libro.
I prossimi convegni saranno:
- Genova, mercoledì 14 ottobre, 14.30 – 18.00
- Parma, giovedì 22 ottobre, 14.30 – 18.00
- Venezia, giovedì 3 dicembre 2009, 14.30 – 18.00
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lunedì 20 luglio 2009
Trasformazione in Srl per affrontare la crisi
La trasformazione in società di capitali (tecnicamente conferimento in caso di impresa individuale) può essere giustificata al fine di tutelare il patrimonio personale dell'imprenditore o dei soci in caso di crisi aziendale.
Sia in caso di trasformazione sia in caso di conferimento è necessario far predisporre ad un professionista abilitato una perizia di stima ai fini di garantire ai terzi il capitale della SRL.
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domenica 14 giugno 2009
Le Perizie di Stima
Ci piacerebbe avere la vostra opinione sul libro e sul video. Siamo sempre interessati ad un confronto aperto anche in vista di modifiche al testo e di migliorare il servizio di aggiornamento offerto da questo blog. Sicuramente gli strumenti tecnologici sono migliorabili ma per ora il servizio è ancora in fase sperimentale.
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lunedì 30 marzo 2009
Le Perizie di Stima... al 47° Congresso Nazionale UNGDCEC - Varese

Devo dire che sono uscito dall'incontro con il mio editore abbastanza soddisfatto. Le vendite procedono abbastanza bene.
Merito sicuramente della presenza su internet, del sito, del blog di aggiornamento, della pagina su facebook visitata soprattutto da studenti universitari in tesi.Molti sono i contatti nati in rete grazie al libro e spero proseguiranno con la seconda edizione.Molti colleghi inoltre dovrebbero trovare copie del libro, facilmente acquistabile in libreria o su internet, presso gli stand della casa editrice al convegno dei dottori commercialisti che si sta svolgendo in questi giorni:
- 47° Congresso Nazionale UNGDCEC - Varese"Una nuova era per l'economia - dalla crisi alle opportunità di sviluppo" - Centro Congressi delle Ville Ponti, 2/4 aprile 2009.
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venerdì 27 febbraio 2009
Conferimento e fondo rischi
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venerdì 30 gennaio 2009
Perizia di Conferimento di ramo d'azienda
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giovedì 8 gennaio 2009
Decreto Anti crisi: operazioni straordinarie ed imposta sostitutiva
Il decreto legge n. 185/2008 ha ridisegnato la disciplina per conferimenti, scissioni e fusioni. Avviamento e marchi sono ammortizzabili in nove anni, anziché diciotto, pagando un'imposta sostitutiva al 16%.Si tratta di una nuova imposta sostitutiva che deroga al regime previsto dal comma 2-ter, art. 176 del Tuir e che consente il riconoscimento fiscale dei maggiori valori emersi in seno all' operazione straordinaria, comportando l'applicazione di un'aliquota secca del 16%, da versare in un'unica rata, con effetti anche ai fini Irap.
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mercoledì 6 agosto 2008
Operazioni straordinarie ed imposta sostitutiva
Pubblicato il decreto ministeriale che, attuando i commi 46 e 47 dell’art. 1 della legge 244/2007, disciplina il trattamento fiscale di fusioni, scissioni e conferimenti, e il riallineamento delle differenze di valore emerse per le operazioni attuate fino al 31 dicembre 2007.Per le operazioni straordinarie effettuate entro il 2007 il pagamento dell’imposta sostitutiva ai fini del riconoscimento delle differenze di valore civilistico-fiscale va effettuato entro il 30 settembre 2008.
Per le fusioni, le scissioni e i conferimenti effettuati a partire dal 2008 l’opzione va esercitata con Unico 2009 o Unico 2010.Il decreto, che prevede riallineamenti parziali per categorie omogenee di immobilizzazioni, consente interessanti vantaggi fiscali da valutarsi attentamente tra commercialista e cliente.
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Perizie di conferimento in SPA: novità normative!
- conferimenti che hanno ad oggetto valori mobiliari e strumentali del mercato monetario, se il loro valore non supera il prezzo medio ponderato al quale essi siano stati negoziati in un mercato regolamentato nei sei mesi precedenti il conferimento.
- conferimento di beni o crediti diversi dai predetti valori, quando il valore dei beni non supera il fair value ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno, purchè si tratti di un bilancio sottoposto a revisione legale e a condizione che la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento.
- Conferimento di beni quando il valore di detti beni non superi il fair value risultante da una valutazione effettuata da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento e dalla società conferitaria dotato di adeguata e comprovata professionalità.
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