- conferimenti che hanno ad oggetto valori mobiliari e strumentali del mercato monetario, se il loro valore non supera il prezzo medio ponderato al quale essi siano stati negoziati in un mercato regolamentato nei sei mesi precedenti il conferimento.
- conferimento di beni o crediti diversi dai predetti valori, quando il valore dei beni non supera il fair value ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno, purchè si tratti di un bilancio sottoposto a revisione legale e a condizione che la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento.
- Conferimento di beni quando il valore di detti beni non superi il fair value risultante da una valutazione effettuata da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento e dalla società conferitaria dotato di adeguata e comprovata professionalità.
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