L'Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha emanato la terza circolare interpretativa, che affronta il tema della nomina del professionista che attesta il piano di risanamento, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare.
La riforma delle procedure concorsuali (D.Lgs. n. 5/2006), oltre ad aver modificato la disciplina del concordato preventivo, ha introdotto:
- il piano di risanamento dell’esposizione debitoria di cui all’art. 67, comma 3, lettera d), R.D. n. 267/1942 e
- l’accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-bis.
Entrabi gli istituti sono contraddistinti dalla necessità di predisporre un piano sulla base del quale deve essere raggiunto l’accordo con i creditori e dall’attività di un professionista che attesti:
- la ragionevolezza del piano
- l’attuabilità dello stesso
- la veridicità dei dati e la fattibilità del piano.
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