sabato 19 aprile 2008

Transazione fiscale per l’accordo di ristrutturazione dei debiti e per il concordato preventivo.

La circolare n. 40/E fornisce chiarimenti sull'istituto della transazione fiscale, così come modificato dalla riforma delle procedure concorsuali. Restano esclusi dalla transazione tutti i tributi locali (Ici, Tarsu e Tosap) e il settore dell'Iva. Rientrano nell'ambito di applicazione della transazione fiscale sia i crediti tributari chirografari sia quelli assistiti da privilegio.
L'Iva è esclusa dall'applicazione del nuovo istituto perché considerata 'risorsa propria dell'Unione europea'.
L'imprenditore, quindi, dovrà tenere in conto, nella stesura del piano concordatario, così come nella proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, che, al di fuori della transazione fiscale, i debiti verso l'erario vanno assolti al 100%. È uno dei chiarimenti della circolare 40 che fa luce sui profili fiscali legati alla disciplina delle procedure concorsuali
La circolare illustra gli adempimenti che il debitore deve porre in essere per la presentazione della proposta, con indicazione specifica degli elementi essenziali per la sua ammissibilità:
  • le indicazioni complete del contribuente (denominazione o nome, codice fiscale, rappresentante legale, eccetera)
  • gli elementi identificativi della procedura di concordato preventivo in corso
  • la completa ed esauriente ricostruzione della posizione fiscale, con indicazione di eventuali contenziosi pendenti
  • l'illustrazione della proposta di transazione, con indicazione dei tempi, delle modalità e delle garanzie prestate per il pagamento. Nella proposta è poi opportuno indicare anche tutti quegli elementi utili a giustificare la fattibilità e la convenienza della transazione
  • l'indicazione, anche sommaria, del contenuto del piano concordatario (come già chiarito, il piano andrà comunque allegato alla domanda di transazione, con tutta la documentazione relativa, prevista dagli articoli 160 e seguenti della legge fallimentare)
  • ogni altro elemento che il contribuente riterrà utile all'accoglimento della proposta e che, comunque, ponga l'ufficio in condizione di effettuare le proprie valutazioni.

La transazione fiscale non preclude la possibilità di una ulteriore attività di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.

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