"L’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182 bis l. fall. è applicabile solo alle imprese di cui all’art. 1 l. fall. e deve considerarsi un istituto autonomo rispetto al concordato preventivo, trattandosi di un contratto consensuale plurilaterale, di natura sostanzialmente privatistica, per cui non sono ad esso applicabili né estensivamente né analogicamente le norme stabilite per il concordato preventivo."
Tribunale di Brescia, decreto 22 febbraio 2006
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