martedì 6 luglio 2010

Certificati verdi ed energie rinnovabili: osservazioni sull'art. 45 manovra Tremonti

SEGNALAZIONE DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS AL PARLAMENTO E AL GOVERNO IN MERITO ALL’EMENDAMENTO 45.1000 PRESENTATO DAL RELATORE AL DISEGNO DI LEGGE AS 2228 RECANTE “CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E DI COMPETITIVITÀ ECONOMICA”

L'articolo 45 della manovra Tremonti 2010 prevede l'abolizione dell'obbligo di riacquisto del GSE (Gestore servizi energetici) dei certificati verdi.
Riportiamo un breve estratto della nota formale di richiamo della Autorità per l'Energia. Dalla nota emerge la creazione di fatto di una nuova imposta.

Criticità dell’emendamento ed effetti sul sistema elettrico


L’eliminazione dell’obbligo di ritiro, da parte del GSE, dei certificati verdi invenduti, disposta dall’art. 45, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, porta ad una riduzione dei costi in capo ai consumatori di energia elettrica tramite la diminuzione della componente tariffaria A3 determinata dall’Autorità a copertura degli oneri generali del sistema elettrico connessi all’incentivazione delle fonti rinnovabili; tale riduzione avrebbe effetti nel 2011 ed anche negli anni successivi nell’ipotesi di persistenza dell’eccesso di offerta attuale dei certificati verdi.


L’effetto dell’emendamento sarebbe, al contrario, quello di non ridurre (o ridurre parzialmente) i costi in capo ai consumatori, imponendo di destinare (almeno per i due terzi) il corrispondente gettito delle bollette ad un fondo per interventi nel settore della ricerca e dell’università.


Ciò significa, di fatto, l’istituzione di una nuova imposta.


Si tratterebbe peraltro di una imposta certamente poco trasparente (in quanto inclusa in un corrispettivo destinato di norma alla copertura di costi), poco comprensibile (in quanto estranea alle tradizionali categorie dell’imposizione diretta e indiretta), ed infine poco aderente ai criteri di progressività e proporzionalità nel finanziamento delle spese pubbliche (posto che graverebbe sulle bollette di famiglie ed imprese in misura del tutto non correlata ai loro redditi).


L’effetto sarebbe quindi opposto anche rispetto agli interventi spesso auspicati dall’Autorità secondo cui, al fine di attenuare l’impatto sulle bollette elettriche e di correlare maggiormente la copertura degli oneri legati all’incentivazione delle fonti rinnovabili alla capacità contributiva, sarebbe opportuno spostare una parte di tali oneri dalla bolletta energetica alla fiscalità generale.


La nuova imposta peggiorerebbe, peraltro, una situazione che già vede il settore elettrico gravato da numerosi prelievi, di carattere fiscale e parafiscale, sui quali si applica anche l’IVA.


Si veda al riguardo la “Relazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas sullo stato del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, redatta ai sensi dell’articolo 28, comma 2, della legge n. 99/09 (segnalazione PAS 3/10 del 29 gennaio 2010).


Nella medesima Relazione, tra l’altro, l’Autorità aveva già evidenziato una analoga criticità in relazione alla destinazione di alcuni prelievi al Bilancio pubblico: in particolare, gli articoli 1, comma 298, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2005)” e 1, comma 493, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2006)”, dispongono un prelievo di 135 milioni di euro complessivi dalle componenti tariffarie A2 e MCT a favore del Bilancio dello Stato, introducendo quindi sulle bollette elettriche, accanto ad una componente parafiscale (quella degli oneri di sistema), un vero e proprio prelievo di tipo fiscale.

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