venerdì 4 giugno 2010

Tremonti: la manovra, le energie rinnovabili e i certificati verdi

Le politiche per le energie rinnovabili soffriranno le novità normative della manovra Tremonti. L’articolo 45 elimina ogni certezza per le aziende che producono energia da fonti rinnovabili sul prezzo finale di vendita, togliendo l’obbligo per lo stato di ritirare i cosiddetti certificati verdi in eccesso: il che può comportare la non sostenibilità dei piani di investimento.

Il decreto legge 78/2010 (manovra correttiva) prevede:
Art. 45 (Abolizione obbligo di ritiro dell’eccesso di offerta di certificati verdi)
•1. L’articolo 2, comma 149, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e l’art. 15, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008 sono soppressi.

Legge 24-12-2007, n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

(G.U. 28-12-2007, n. 300, Supplemento Ordinario)

Art.2

149. A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell’obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell’Unione europea, il GSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nell’anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all’obbligo della quota minima dell’anno precedente di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell’anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno.


D.M. Ministero dello sviluppo economico 18-12-2008

Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell’articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

(G.U. 02-01-2009, n. 1, Serie Generale)

Art. 15. - Disposizioni per la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui alla legge finanziaria 2007 e alla legge finanziaria 2008

1. Al fine di garantire graduale transizione dal vecchio ai nuovi meccanismi di incentivazione e non penalizzare gli investimenti già avviati, nel triennio 2009-2011, entro il mese di giugno, il GSE ritira, su richiesta dei detentori, i certificati verdi rilasciati per le produzioni, riferite agli anni fino a tutto il 2010, con esclusione degli impianti di cui all’art. 9, comma 2, lettera b). La richiesta di ritiro è inoltrata dal detentore al GSE entro il 31 marzo di ogni anno del triennio 2009-2011. Il prezzo di ritiro dei predetti certificati è pari al prezzo medio di mercato del triennio precedente all’anno nel quale viene presentata la richiesta di ritiro. I certificati verdi ritirati dal GSE possono essere utilizzati dallo stesso GSE per le finalità di cui all’art. 14, commi da 1 a 3.

2. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3, comma 1, agli impianti fotovoltaici che abbiano inoltrato la domanda di autorizzazione unica di cui all’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 ovvero la richiesta di autorizzazione prevista dalla vigente normativa nazionale o regionale, in data antecedente alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008, è consentito l’accesso al meccanismo dei certificati verdi, applicando le disposizioni di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2005, nella versione vigente al 31 dicembre 2007.

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