La valutazione d'azienda nelle operazioni di finanza straordinaria: questo blog è dedicato ai professionisti che hanno ricevuto mandato per redarre perizie di stima o ai manager che sono interessati ad approfondire l'argomento.
martedì 24 dicembre 2013
I nostri più sinceri auguri di Natale, accompagnati da una piccola riflessione per un 2014 ricco di sfide ma anche curioso e capace di farci ritrovare nuovi punti di vista per ridisegnare la nostra impresa o la nostra professione: Una pistola di legno, un drago e la magia di un sorriso nei nostri auguri di Natale
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giovedì 5 dicembre 2013
TURNAROUND MEDIANTE AFFITTO E CESSIONE D’AZIENDA
Oggi per la Scuola di specializzazione per esperti in procedure concorsuali della Fondazione Dottori Commercialisti di Milano, all'interno del ciclo di lezioni intitolato:
CRISI D'IMPRESA
ILLUSTRAZIONE DI CASI PRATICI E COMMENTO DEGLI ESPERTI
terrò un intervento dal titolo:
TURNAROUND MEDIANTE AFFITTO E CESSIONE D’AZIENDA
ANALISI DEL PIANO E FATTORI CRITICI CRITICI
Maggiori informazioni sul sito della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano.
Scarica il programma del corso: Crisi di impresa. Illustrazione di casi pratici e commento degli esperti - VISUALIZZA IL PROGRAMMA DETTAGLIATO
mercoledì 23 ottobre 2013
Speciale legge Stabilità 2014
la Legge di Stabilità prevede interventi per 27,3 miliardi di euro nel triennio 2014-2016, di cui 11,6 nel solo 2014, così suddivisi:
- 14,6 miliardi nel triennio per sgravi fiscali (rispettivamente 9 per le famiglie e 5,6 per le imprese); i 3,7 miliardi del 2014 sono destinati per 2,5 miliardi alle famiglie (1,5 riguardano l’Irpef) e per 1,5 miliardi alle imprese;
- 11,2 miliardi nel triennio per azioni sociali, progetti di investimento, impegni internazionali, di cui 6,2 in conto capitale; per il 2014 si prevedono 6,4 miliardi;
- 1,5 miliardi per investimenti a livello locale e la restituzione di debiti commerciali di parte capitale.
Vai alle sintesi approfondite dei principali provvedimenti
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lunedì 24 giugno 2013
Concordato preventivo in bianco: novità dal Decreto del Fare
Il Decreto del Fare prevede la parziale revisione del cosiddetto concordato in
bianco.
Lo strumento è stato introdotto nel 2012 per consentire all’ impresa in crisi di evitare il fallimento e di salvare il patrimonio dalle aggressioni dei creditori con la massima tempestività (depositando cioè al tribunale una domanda non accompagnata dalla proposta relativa alle somme che si intendono pagare ai creditori).
Per impedire condotte abusive di questo strumento (cioè domande dirette soltanto a rinviare il momento del fallimento, quando lo stesso non è evitabile) emerse dai primi rilievi statistici, si dispone che l’impresa non potrà più limitarsi alla semplice domanda iniziale in bianco, ma dovrà depositare, a fini di verifica, l’elenco dei suoi creditori (e quindi anche dei suoi debiti).
Il Tribunale potrà, inoltre, nominare un commissario giudiziale, che controllerà se l’impresa in crisi si sta effettivamente attivando per predisporre una compiuta proposta di pagamento ai creditori. In presenza di atti in frode ai creditori, il Tribunale potrà chiudere la procedura.
qui il testo integrale del decreto , sotto il solo articolo 81 relativo al concordato preventivo
Si è venuti incontro alle richieste corrette di Magistrati e creditori senza avere il coraggio di ripensare in maniera sistemica lo strumento.
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Lo strumento è stato introdotto nel 2012 per consentire all’ impresa in crisi di evitare il fallimento e di salvare il patrimonio dalle aggressioni dei creditori con la massima tempestività (depositando cioè al tribunale una domanda non accompagnata dalla proposta relativa alle somme che si intendono pagare ai creditori).
Per impedire condotte abusive di questo strumento (cioè domande dirette soltanto a rinviare il momento del fallimento, quando lo stesso non è evitabile) emerse dai primi rilievi statistici, si dispone che l’impresa non potrà più limitarsi alla semplice domanda iniziale in bianco, ma dovrà depositare, a fini di verifica, l’elenco dei suoi creditori (e quindi anche dei suoi debiti).
Il Tribunale potrà, inoltre, nominare un commissario giudiziale, che controllerà se l’impresa in crisi si sta effettivamente attivando per predisporre una compiuta proposta di pagamento ai creditori. In presenza di atti in frode ai creditori, il Tribunale potrà chiudere la procedura.
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Si è venuti incontro alle richieste corrette di Magistrati e creditori senza avere il coraggio di ripensare in maniera sistemica lo strumento.
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lunedì 10 giugno 2013
-Come valutare, acquistare e cedere un’azienda
Guida all'attività di M&A utile a professionisti ed imprenditori nel valutare, acquistare e cedere una impresa. Un processo che assorbe risorse e tempo e richiede competenze ed esperienze professionali che non possono essere improvvisate a pena di metterne a rischio il positivo esito.
Come sempre riteniamo utile mettere a disposizione documenti e risorse che possano aiutare a definire best practice e ad aiutare i cultori della materia ad approfondire il tema della valutazione d'azienda declinato nella pratica professionale.
Stiamo nel frattempo lavorando alla terza edizione de LE PERIZIE DI STIMA e la valutazione d'azienda.


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giovedì 6 giugno 2013
Guida al processo di due diligence
Questa Guida si propone di illustrare, in sintesi e in forma estremamente pratica, gli aspetti peculiari che devono essere valutati da chi si accinga ad approfondire le opportunità e le caratteristiche di un investimento in un fondo di private equity.
SCARICA: L’investimento in un fondo di private equity: guida al processo di selezione e due diligence


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martedì 4 giugno 2013
Guida al Business Plan
Il fine è quello di dare un contributo concreto e pratico a una maggiore divulgazione dei criteri da utilizzare nella stesura di un Business Plan da parte di chi si rivolge al capitale di rischio come fonte di finanziamento della propria attività imprenditoriale.
La predisposizione del Business Plan, o piano aziendale, è un momento fondamentale, sia per aziende in fase di start-up o in rapida crescita sia per aziende giunte a un livello di sviluppo più avanzato.
La guida riassume le principali caratteristiche di un piano aziendale predisposto per l’analisi e la valutazione da parte di un investitore nel capitale di rischio, tratteggiando uno schema di riferimento che ovviamente andrà integrato e rivisto a secondo delle peculiarità del caso.
La guida è stata completata con un caso reale e un modello per facilitarne la comprensione. Fra i tanti casi possibili abbiamo utilizzato quello di un’azienda in fase di rapida crescita, perché pensiamo rappresenti, forse meglio di altre situazioni, una realtà nella quale un Business Plan ben realizzato può costituire la chiave per un futuro di successi.
La predisposizione del Business Plan, o piano aziendale, è un momento fondamentale, sia per aziende in fase di start-up o in rapida crescita sia per aziende giunte a un livello di sviluppo più avanzato.
Il Business Plan consente all’imprenditore di raggiungere diversi obiettivi, come ad esempio, fornire una guida strategica, capitalizzare sui punti di forza e gestire al meglio i punti di debolezza dell’azienda, individuare i fattori chiave per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, aiutare a reperire mezzi finanziari necessari per la crescita (Private Equity, IPO, Business Angels ed altri finanziamenti) ma anche stabilire importanti accordi commerciali con partner (clienti, fornitori, distributori).
La guida riassume le principali caratteristiche di un piano aziendale predisposto per l’analisi e la valutazione da parte di un investitore nel capitale di rischio, tratteggiando uno schema di riferimento che ovviamente andrà integrato e rivisto a secondo delle peculiarità del caso.
La guida è stata completata con un caso reale e un modello per facilitarne la comprensione. Fra i tanti casi possibili abbiamo utilizzato quello di un’azienda in fase di rapida crescita, perché pensiamo rappresenti, forse meglio di altre situazioni, una realtà nella quale un Business Plan ben realizzato può costituire la chiave per un futuro di successi.
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martedì 14 maggio 2013
Rideterminazione del costo o valore di acquisto di titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, nonché terreni edificabili e con destinazione agricola.
La circolare n. 12/E del 2013 fornisce
i primi chiarimenti in ordine alle novità fiscali contenute nell’articolo unico della legge 24
dicembre 2012, n. 228, ( legge di stabilità 2013) nonché nelle disposizioni di
cui al decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dall’articolo
1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese
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Come è noto, gli
articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il
2002) hanno consentito ai contribuenti che detenevano alla data del 1° gennaio
2002 titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, nonché
terreni edificabili e con destinazione agricola, di rideterminare il loro costo
o valore di acquisto alla predetta data.
Il costo di acquisto
rideterminato, secondo le modalità contenute nelle predette disposizioni, è
utilizzabile ai fini del calcolo dei redditi diversi di cui all’articolo 67,
comma 1, lettere a), b), c) e c-bis), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
e successive modificazioni (TUIR).
Per poter utilizzare
il valore “rideterminato”, in luogo del costo storico, il contribuente era
tenuto al versamento di un’imposta sostitutiva parametrata al valore risultante
da un’apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati.
Il termine entro il
quale redigere la perizia giurata ed effettuare il pagamento dell’imposta era
stato inizialmente fissato al 30 settembre 2002. Disposizioni successive hanno
modificato la data cui fare riferimento per il possesso dei beni ed i termini
per l’effettuazione dei richiamati adempimenti.
Da ultimo, l’articolo
1, comma 473, della legge di stabilità 2013 ha fissato al 1°gennaio 2013
la data in cui deve essere verificato il possesso dei predetti beni ai fini di
una nuova rideterminazione del loro costo o valore di acquisto.
La relativa perizia
deve essere redatta entro il termine del 30 giugno 2013. Il perfezionamento
dell’opzione per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle
partecipazioni e dei terreni è condizionato al versamento di un’imposta
sostitutiva nella misura del:
· 2 per cento del valore
risultante dalla perizia, per le partecipazioni non qualificate;
· 4 per cento del
valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni qualificate e per i
terreni.
Il versamento dell’imposta
sostitutiva deve essere effettuato entro il 30 giugno 2013 (1° luglio 2013
atteso che il 30 giugno cade di domenica) in un’unica soluzione, oppure può
essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a
decorrere dalla medesima data.
Sull’importo delle
rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per
cento annuo da versare contestualmente a ciascuna rata (30 giugno 2014 e 30
giugno 2015).
Si ricorda che il
contribuente, qualora lo ritenga opportuno, può rideterminare il valore delle
partecipazioni e dei terreni detenuti alla data del 1° gennaio 2013 anche nell’ipotesi
in cui abbia già in precedenza usufruito di analoghe disposizioni agevolative,
anche nel caso in cui la seconda perizia giurata di stima riporti un valore
inferiore a quello risultante dalla perizia precedente.
Nel caso in cui venga
effettuata una nuova perizia dei beni posseduti alla data del 1° gennaio 2013,
è possibile scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta l’imposta sostitutiva
eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di
rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni.
In alternativa allo
scomputo dell’imposta già versata, il contribuente può presentare istanza di
rimborso dell’imposta sostitutiva pagata in passato, ai sensi dell’articolo 38
del dPR 29 settembre 1973, n. 602. Il termine di decadenza per la richiesta del
suddetto rimborso decorre dalla data in cui si verifica la duplicazione del
versamento e cioè dalla data di pagamento dell’intera imposta sostitutiva
dovuta per effetto dell’ultima rideterminazione effettuata ovvero dalla data di
versamento della prima rata. Si precisa, in ogni caso, che l’importo del rimborso
non può essere superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione
del valore effettuata (cfr. articolo 7, comma 2, lettere ee) e ff), del decreto
legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106).
I contribuenti che
hanno rideterminato il costo o valore di acquisto di partecipazioni e terreni
alla data del 1° luglio 2011 e versato la prima rata dell’imposta sostitutiva,
qualora intendano rideterminare il valore dei medesimi beni posseduti alla data
del 1° gennaio 2013, non sono tenuti al versamento delle rate ancora pendenti
della precedente procedura di rideterminazione (30 giugno 2013 e 30 giugno
2014) e possono detrarre l’imposta già versata dall’imposta dovuta per effetto
della nuova rideterminazione. L’imposta in tal modo calcolata può essere
ripartita in tre rate di pari importo.
I dati relativi alla
rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni devono essere
indicati nel modello di dichiarazione UNICO 2014.
In particolare, in
caso di rideterminazione del valore delle partecipazioni, dovrà essere compilata
l’apposita sezione del quadro RT mentre per la rideterminazione del valore dei
terreni si dovrà compilare l’apposita sezione del quadro RM. Anche i contribuenti
che utilizzano il modello 730 devono presentare i suddetti quadri di UNICO ed
il relativo frontespizio entro i termini di presentazione di quest’ultimo
modello.
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venerdì 10 maggio 2013
Le perizie valutative quale supporto fiscale al prezzo delle transazioni
In diversi momenti della vita di un’azienda si può rileva l’opportunità di stimarne il valore.
Lo scopo, pur dovuto a diversi input è sempre generalmente conoscitivo, in pratica ciò che può cambiare è il soggetto interessato all’informazione ed il conseguente adattamento di quest’ultima al particolare soddisfacimento conoscitivo.
Pertanto, conoscere la dinamica del valore aziendale può essere sostanzialmente importante per l’imprenditore, al fine di valutare meglio l’effetto delle sue strategie e per i terzi da tutelarsi soprattutto in presenza di operazioni di finanza straordinaria.
SCARICA: quaderno AIAF su valutazione d'azienda
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Lo scopo, pur dovuto a diversi input è sempre generalmente conoscitivo, in pratica ciò che può cambiare è il soggetto interessato all’informazione ed il conseguente adattamento di quest’ultima al particolare soddisfacimento conoscitivo.
Pertanto, conoscere la dinamica del valore aziendale può essere sostanzialmente importante per l’imprenditore, al fine di valutare meglio l’effetto delle sue strategie e per i terzi da tutelarsi soprattutto in presenza di operazioni di finanza straordinaria.
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giovedì 9 maggio 2013
PRIVACY: Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti

L'attività svolta dai consulenti tecnici e dai periti è strettamente connessa e integrata con l'attività giurisdizionale, di cui mutua i compiti e le finalità istituzionali.
Nell'espletamento delle relative incombenze, il consulente e il perito di regola vengono a conoscenza e devono custodire, contenuti nella documentazione consegnata dall'ufficio giudiziario, anche dati personali di soggetti coinvolti a diverso titolo nelle vicende giudiziarie (quali le parti di un giudizio civile o le persone sottoposte a procedimento penale), e Possono acquisire altre informazioni di natura personale nel corso delle operazioni (cfr. ad esempio, art. 194 c.p.c., richiesta di chiarimenti alle parti e assunzione di informazioni presso terzi; art. 228, comma 3, c.p.p., richiesta di notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone).
L'attività dell'ausiliario comporta quindi il trattamento di diversi dati personali, talvolta di natura sensibile o di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del Codice), di uno o più soggetti, persone fisiche o giuridiche.
A tali trattamenti, in quanto direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di Controversie, si applicano le norme del Codice relative ai trattamenti effettuati presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado "per ragioni di giustizia" (art. 47, comma 2, del Codice; cfr. Provv. del Garante 31 dicembre 1998, doc. web n. 39608; Provv. 27 marzo 2002, doc. web n. 1063421).
Le presenti linee guida mirano a fornire indicazioni di natura generale ai professionisti nominati consulenti tecnici e periti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti civili, penali e amministrativi al fine esclusivo di garantire il rispetto dei princìpi in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Codice in materia protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196).
SCARICA: Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero
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lunedì 6 maggio 2013
liquidazione compensi a consulenti tecnici e periti
Fino all’entrata in vigore del D.P.R. n. 115/2002, il testo di riferimento per la determinazione del compenso del CTU era la legge 8 luglio 1980 n. 319.
Il compenso del Perito nominato dal Giudice è ora regolato dal menzionato D.P.R. n. 115/2002 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia” (d’ora in aventi Testo Unico) il quale, nell'abrogare esplicitamente la legge 319/1980, ha sostituito, riscrivendole in modo quasi identico, gran parte delle norme che precedentemente concernevano tale materia.
Il documento Indicazioni in materia di liquidazione compensi a consulenti tecnici e periti contiene una bozza di Richiesta di liquidazione dei compensi
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venerdì 3 maggio 2013
IL SILENZIO ASSENSO NEL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO
La conversione in legge del Decreto “crescita e sviluppo” (L. 7 agosto 2012 n. 134, di conversione del DL n. 83/2012), attraverso la modifica dell’art. 178 della legge fallimentare – RD 267/42 – (non prevista nella formulazione originaria del decreto), ha portato a una radicale modifica nel sistema di conteggio delle adesioni dei creditori alla proposta di concordato.
La nuova norma, che si applicherà alle domande di concordato depositate in Cancelleria Fallimentare, a partire dal 11/09/2012, introduce di fatto anche per del Concordato Preventivo, pur con alcune attenuazioni, il meccanismo del “Silenzio Assenso” in analogia a quanto già previsto prima d’ora per il concordato fallimentare (Art. 127 l.f.).
Trattasi di una novità di notevole portata che determinerà verosimilmente un incremento del ricorso all’istituto del concordato preventivo da parte delle imprese in crisi in quanto l’inerzia del creditore chirografario nell’ espressione del voto agevolerà il debitore proponente nel raggiungimento delle maggioranze necessarie per l’approvazione della proposta concordataria.
Fonte: KNOS, a cura della Commissione di Studio Concordato Preventivo
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martedì 16 aprile 2013
Concordato in continuità e concordato in bianco
Le
modifiche alla legge fallimentare in vigore dall’11 settembre 2012
hanno inciso e incidono significativamente sulla gestione dei rapporti
fra il debitore in crisi e istituti di credito, soprattutto ove il
debitore intenda proseguire, in tutto o in parte, direttamente o
indirettamente, la propria attività di impresa.
- http://istitutocuratorifallimentari.it/imagebank//TRIBUNALE%20DI%20FIRENZE%20-%20CONCORDATO%20IN%20CONTINUITA%27%281%29.pdf
- http://istitutocuratorifallimentari.it/imagebank//TRIBUNALE%20DI%20FIRENZE%20-%20CONCORDATO%20IN%20CONTINUITA%27%20%282%29%281%29.pdf
- http://istitutocuratorifallimentari.it/imagebank//3510001-2%281%29.pdf


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sabato 13 aprile 2013
Penale tributario in caso di omessi versamenti: niente dolo se cause della crisi estranee al controllo dell'imprenditore.
Il Tribunale di Novara con sentenza del 20.3.2013 sostiene che non è ravvisabile il dolo se non si sono pagate le imposte a causa di fattori completamente estranei al controllo dell’imprenditore.
Questa sentenza pare mitigare il ben più severo orientamento della Cassazione nei confronti degli omessi versamenti.
Al riguardo, non sfuggendo che autorevole dottrina ha ritenuto di individuare nel sopraggiungere di una crisi di liquidità di dimensioni importanti (qual è quella che esita, senza soluzione di continuità, nello scioglimento e messa in liquidazione dell'ente) una sorta di "forza maggiore" che esclude la volontà del sostituto d'imposta di omettere il versamento delle ritenute. Ora, con ciò non si intende certo affermare che, a tali fini, possa assumere rilevanza ogni situazione di crisi finanziaria, per quanto di dimensioni considerevoli, ma, eventualmente, solo quella determinata da fattori tutt'affatto estranei alla sfera di controllo dell'imprenditore, e in alcun modo riconducibili a una sua mala gestio: in ciò tali da delineare una sorta di illiquidità non prevedibile né evitabile. China sulla quale, recentemente, si è incanalata anche parte della giurisprudenza di merito: da ultimo Trib. Milano, 19 settembre 2012, secondo cui: ai fini della sussistenza del reato di omesso pagamento di ritenute certificate, non può desumersi il dolo, nemmeno nella forma eventuale, dal mancato pagamento tempestivo delle ritenute senza che sia addotta altra circostanza idonea a fornire autonoma prova della sua sussistenza.
Principio alla stregua del quale i due citati arresti sono giunti a escludere il dolo del reato di omesso versamento di ritenute certificate, ad esempio, in capo al sostituto di imposta che non abbia potuto adempiere all'obbligazione tributaria perché la società di cui era legale rappresentante affrontava una mancanza di liquidità dovuta a gravi e non prevedibili inadempimenti da parte di Enti pubblici, pur essendosi egli attivato per il recupero di quei crediti ed avendo effettuato i versamenti dovuti non appena in grado di farlo.
Al riguardo, ritiene il Giudicante che un siffatto modo di ragionare, in quanto proclive a restituire al momento delibativo della colpevolezza del reato un autonomo spatium vivendi nell'analisi del reato stesso, in linea con le più evolute concezioni "tripartita" e "quadripartita", debba essere preferito rispetto al tradizionale orientamento di legittimità, prono, per converso, a escludere aprioristicamente la rilevanza, ai fini dell'esclusione del dolo del reato di cui all'art. 10-bis, della situazione di difficoltà economica o di crisi di liquidità del soggetto obbligato, senza tuttavia prenderne in considerazione le cause (orientamento di massima cui è ascrivibile, inter alia, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 47340 del 15/11/2007, secondo cui, sic et simpliciter: «in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. con modifiche in L. 11 novembre 1983, n. 638), ai fini della punibilità dell'agente è sufficiente il dolo generico, consistente nella volontarietà dell'omissione. Ne consegue che, accertata tale volontarietà, non è necessaria una esplicita motivazione sull'esistenza del dolo»).
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venerdì 12 aprile 2013
Conferimento d'azienda e cessione quote: elusione?
La Corte di cassazione con l’ordinanza 6835 del 19 marzo 2013 conferma la propria lettura in chiave antielusiva
dell’articolo 20 del Dpr 131/1986 e conferma la possibilità
dell’Amministrazione finanziaria di procedere all’interpretazione
dell’atto non limitandosi al solo contenuto, ma facendo riferimento
anche a elementi extratestuali nonché a eventuali collegamenti negoziali
con atti diversi.
Le argomentazioni sono così riassunte da fiscooggi a cui si rimanda per approfondimenti:
Si ricorda, infatti, che in termini pressoché identici la Corte di cassazione si è già espressa con le sentenze 14900/2011 e 2713/2002, oltre che con le sentenze 1913/2007 e 9162/2010 richiamate nella stessa ordinanza.
La giurisprudenza di merito sul punto si è dimostrata però, a oggi, alquanto altalenante. Si vedano, infatti, fra le tante sentenze contrarie, la 45/2009 della Ctp di Treviso, la 65/2011 della Ctp di Prato e la 388/2010 della Ctp di Milano.
Inoltre, va segnalato che, in senso critico, si sono espresse l’Associazione italiana dei dottori commercialisti (norma di comportamento n. 186 del 2012) e il Consiglio nazionale del notariato (studio n. 95 del 2003), che, da una parte, hanno negato la portata di norma antielusiva generale all’articolo 20 e, dall’altra, hanno escluso che l’operazione di cessione di azienda possa avere identico valore economico dell’operazione di conferimento associata alla cessione delle quote di partecipazione.
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Le argomentazioni sono così riassunte da fiscooggi a cui si rimanda per approfondimenti:
- il termine di decadenza a disposizione dell’ufficio, nel caso di rettifiche ex articolo 20 del Tur, a prescindere dal carattere complementare o suppletivo della maggiore imposta, è di tre anni, dovendo applicarsi il termine di cui all’articolo 76, comma 2, lettera c, che “decorre dalla domanda di registrazione dell’ultimo atto dell’unica fattispecie complessa”. In ogni caso, la Cassazione ha ritenuto di specificare espressamente che l’imposta richiesta, in caso di rettifiche ex articolo 20, ha natura suppletiva, essendo dovuta in conseguenza di “errore od omissione” in sede di liquidazione dell’imposta principale
- il legislatore, nella formulazione dell’articolo 20, ha privilegiato, la “intrinseca natura e gli effetti giuridici” al “titolo o la forma apparente” di essi. Ciò comporta che “nell’individuazione della materia imponibile dovrà darsi la preminenza assoluta alla causa reale sull’assetto cartolare, con conseguente tangibilità, sul piano fiscale, delle forme negoziali in considerazione della funzione antielusiva sottesa alla disposizione in parola”. La Corte di cassazione chiude inoltre ricordando che il divieto di abuso di diritto si traduce in un principio generale antielusivo.
Si ricorda, infatti, che in termini pressoché identici la Corte di cassazione si è già espressa con le sentenze 14900/2011 e 2713/2002, oltre che con le sentenze 1913/2007 e 9162/2010 richiamate nella stessa ordinanza.
La giurisprudenza di merito sul punto si è dimostrata però, a oggi, alquanto altalenante. Si vedano, infatti, fra le tante sentenze contrarie, la 45/2009 della Ctp di Treviso, la 65/2011 della Ctp di Prato e la 388/2010 della Ctp di Milano.
Inoltre, va segnalato che, in senso critico, si sono espresse l’Associazione italiana dei dottori commercialisti (norma di comportamento n. 186 del 2012) e il Consiglio nazionale del notariato (studio n. 95 del 2003), che, da una parte, hanno negato la portata di norma antielusiva generale all’articolo 20 e, dall’altra, hanno escluso che l’operazione di cessione di azienda possa avere identico valore economico dell’operazione di conferimento associata alla cessione delle quote di partecipazione.
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lunedì 8 aprile 2013
Concordato preventivo: appunti
La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale.
Il debitore deve presentare con il ricorso i seguenti documenti:
Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.
L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione come sopra descritta entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni – nel caso di pendenza di procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine è necessariamente di 60 giorni - e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.
La norma peraltro prevede che entro il termine concesso dal Tribunale il debitore possa depositare alternativamente domanda di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis, comma primo, L.F..
- una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
- uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
- il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;
- un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta.
Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.
L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione come sopra descritta entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni – nel caso di pendenza di procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine è necessariamente di 60 giorni - e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.
La norma peraltro prevede che entro il termine concesso dal Tribunale il debitore possa depositare alternativamente domanda di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis, comma primo, L.F..
Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni.
Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può quindi compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione.
I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili.
A decorrere dalla data di pubblicazione del ricorso, contenente la domanda, nel registro delle imprese, il debitore gode degli effetti protettivi tipici del procedimento di concordato di cui all’articolo 168 della legge fallimentare.
I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili.
A decorrere dalla data di pubblicazione del ricorso, contenente la domanda, nel registro delle imprese, il debitore gode degli effetti protettivi tipici del procedimento di concordato di cui all’articolo 168 della legge fallimentare.
Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la predetta data di pubblicazione sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato, ed estendendo la sanzione di nullità, già prevista dal primo comma per le azioni esecutive, anche a quelle cautelari promosse o proseguite sul patrimonio del debitore successivamente alla citata data di pubblicazione.
* Requisiti indipendenza:
Un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano;
il professionista è indipendente quando non è legato all’impresa e a coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio;
in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo;


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mercoledì 3 aprile 2013
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182 bis l.f.
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182 bis l.f. (breve sintesi dello strumento e delle principali novità normative) rappresentano uno strumento
di risanamento al quale l’impresa in crisi/insolvente può ricorrere per ridurre
la propria esposizione debitoria e tentare così il recupero della propria
continuità aziendale.
Gli accordi di
ristrutturazione devono essere supportati da specifico piano ed approvati da tanti
creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti.
È necessaria inoltre una relazione
di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma
lett. d) L.F., che attesti la veridicità dei dati aziendali in tale piano
espressi, nonché l’attuabilità dell’accordo con particolare riferimento alla
sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei.
Il contenuto degli accordi
con i creditori aderenti è liberamente determinabile mentre ai non aderenti
deve essere garantito il pagamento integrale di quanto dovuto.
Il procedimento
di cui all'articolo 182 bis, comma 6, L.F., il quale consente di ottenere il
divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive nel periodo
necessario alla formalizzazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti,
richiede al tribunale un controllo non solo formale sulla documentazione
richiesta dalla norma bensì una vera e propria verifica sulla ricorrenza dei
presupposti per pervenire ad un accordo di ristrutturazione e delle condizioni
per il pagamento regolare dei creditori con i quali non sono in corso
trattative e che non hanno intenzione di trattare.


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martedì 26 marzo 2013
Durc e concordato preventivo in continuità
Interpello n. 41/2012 del 21 dicembre 2012. Durc e concordato preventivo in continuità.
l’art. 186 bis L. F. dispone che il piano concordatario può prevedere una moratoria fino ad un anno dall’omologazione del Tribunale per il pagamento dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, tra i quali sono ricompresi dunque i contributi previdenziali e assistenziali. Si prevede inoltre che:
L’ammissione alla suddetta procedura comporta pertanto, per la compagine aziendale interessata, la sospensione ex lege delle situazioni debitorie sorte antecedentemente al deposito della relativa domanda e la conseguente preclusione delle azioni esecutive dei creditori.
Si ritiene che per l’azienda ammessa al concordato preventivo, ex art. 186 bis. L. F., sia possibile ottenere il rilascio di un DURC qualora ricorra la condizione di cui all’art. 5, comma 2. lett. b) D.M. 24 ottobre 3 2007, cioè nell’ipotesi in cui il piano, omologato dal Tribunale, contempli l’integrale assolvimento dei debiti previdenziali e assistenziali contratti prima dell’attivazione della procedura concorsuale.
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l’art. 186 bis L. F. dispone che il piano concordatario può prevedere una moratoria fino ad un anno dall’omologazione del Tribunale per il pagamento dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, tra i quali sono ricompresi dunque i contributi previdenziali e assistenziali. Si prevede inoltre che:
- i contratti in corso di esecuzione alla data del deposito del ricorso, tra i quali anche quelli stipulati con le pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell’apertura della procedura;
- l’ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione dei contratti pubblici sottoscritti, nella misura in cui il professionista designato ne abbia attestato la conformità al piano, unitamente alla ragionevole capacità di adempimento dell’azienda debitrice.
L’ammissione alla suddetta procedura comporta pertanto, per la compagine aziendale interessata, la sospensione ex lege delle situazioni debitorie sorte antecedentemente al deposito della relativa domanda e la conseguente preclusione delle azioni esecutive dei creditori.
Si ritiene che per l’azienda ammessa al concordato preventivo, ex art. 186 bis. L. F., sia possibile ottenere il rilascio di un DURC qualora ricorra la condizione di cui all’art. 5, comma 2. lett. b) D.M. 24 ottobre 3 2007, cioè nell’ipotesi in cui il piano, omologato dal Tribunale, contempli l’integrale assolvimento dei debiti previdenziali e assistenziali contratti prima dell’attivazione della procedura concorsuale.
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Credito alle PMI: moratoria mutui in aiuto ai piani finanziari
Prorogato di ulteriori tre mesi il termine di validità delle iniziative a sostegno delle imprese in difficoltà. Le aziende, per i finanziamenti che non avessero già usufruito di precedenti moratorie, possono richiedere la sospensione per un anno, avendo tempo fino a fine giugno per presentare le domande. Intanto, banche e imprese sono al lavoro per definire un nuovo accordo compatibile con l’evoluzione della congiuntura economica e delle condizioni operative delle banche.
Viene prorogato di altri tre mesi, ossia fino al 30 giugno 2013, il termine di validità delle “Nuove misure per il credito alle Pmi”, il pacchetto di iniziative a sostegno delle imprese in difficoltà messo a punto dal settore bancario con il Ministero dell' economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico e tutte le Associazioni rappresentative del mondo imprenditoriale. Lo ha comunicato il 20 marzo a Milano il Comitato esecutivo dell’ABI.
Il pacchetto di misure prevede la possibilità per le banche di sospendere mutui e leasing; di allungare la durata di mutui, anticipazioni bancarie e scadenze del credito agrario di conduzione; nonché di concedere finanziamenti connessi ad aumenti di mezzi propri delle imprese piccole e medie. Le misure sono state prorogate alla luce della situazione economica ancora complessa per il Paese e in vista del varo di nuove iniziative di sostegno alle piccole e medie imprese. Con questo obiettivo, l’ABI ha avviato il confronto con i rappresentanti delle imprese per individuare insieme le linee guida sulla cui base realizzare, entro il nuovo termine di fine giugno, un nuovo accordo.
In particolare, dal confronto avuto finora è emersa una visione comune su una serie di temi rilevanti per lo sviluppo del Paese, che potranno essere inseriti nel nuovo accordo. Tra questi, l’attenuazione degli impatti di Basilea 3 sulle Pmi, il potenziamento dell’operatività del Fondo di garanzia per le Pmi e lo sviluppo delle reti d’impresa.
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mercoledì 20 marzo 2013
Concordato preventivo: controllo di legittimità sulla fattibilità della proposta
Al giudice spetta un controllo di legittimità sulla proposta di concordato preventivo mirante a valutarne la effettiva realizzabilità via ilsole24ore.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza 1521/2013 hanno chiarito che:
“Il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dalla attestazione del professionista, mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti; il controllo di legittimità del giudice si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo; il controllo di legittimità si attua verificando la effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato; quest’ultima da intendere come obbiettivo specifico perseguito dal procedimento; non ha contenuto fisso e predeterminabile essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita in generale nel quadro di riferimento, finalizzato al superamento della situazione di crisi dell’imprenditore, da un lato, e dell’assicurazione del soddisfacimento, sia pure ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro”.


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martedì 19 marzo 2013
Fondazione OIV: novità
OIV
LECTUTRES
Giovedì 11 aprile 2013 si terrà il primo incontro
delle OIV LECTURES. Un seminario dalle 14.30 alle 17.30 presso l’Università Bocconi (via Roentgen, 1
–Milano) sul tema L’ANALISI FONDAMENTALE: RELAZIONI FRA VALORI E PREZZI. Due i
relatori di eccezione: Scott Richardson
– London Business School e Stephen Penman – Columbia University, entrambi i
relatori, con esperienza professionale
nel campo delle valutazioni, tratteranno gli aspetti critici dell’analisi
fondamentale nell’attuale contesto economico e di mercato. Il seminario prevede
la traduzione simultanea e la partecipazione gratuita.
Per leggere il programma clicca
qui
PRONTA
LA PRIMA PARTE DEI PIV
E’ stata pubblicata sul sito OIV la prima parte dei
PIV (Principi Italiani di Valutazione) su “La rete concettuale di base
(Conceptual framework).” Il documento è pubblicato in forma di bozza per
consentire l’invio di lettere di commento da parte di chiunque
interessato. Le lettere di commento
devono essere inviate entro il 19 giugno 2013. Indirizzo e modalità di invio
sono riportate nel documento. Per scaricare il documento clicca qui
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lunedì 25 febbraio 2013
IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA ATTESTATORE NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIALE DELLA CRISI
IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA ATTESTATORE NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIALE DELLA CRISI: REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E INDIPENDENZA E CONTENUTO DELLE RELAZIONI.
Le recenti novità normative hanno interessato in particolar modo i periti attestatori di piani di risanamento e concordati preventivi. Particolare aspetto è quello dell'indipendenza del professionista rispetto a tutti i soggetti interessati all'operazione, creditori compresi.
Scarica la Circolare n. 30/IR dell'11 Febbraio 2013
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Le recenti novità normative hanno interessato in particolar modo i periti attestatori di piani di risanamento e concordati preventivi. Particolare aspetto è quello dell'indipendenza del professionista rispetto a tutti i soggetti interessati all'operazione, creditori compresi.
Scarica la Circolare n. 30/IR dell'11 Febbraio 2013
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venerdì 4 gennaio 2013
Rivalutazione fiscale partecipazioni 2013
La legge di Stabilità prevede la possibilità di rivalutare partecipazioni e terreni per i beni posseduti alla data del 1.01.2013, con il pagamento dell’imposta sostitutiva entro il 30.06.2013. A fronte della nuova riapertura si dovrà tener conto di quanto disciplinato nel corso del 2011 in merito allo scomputo dell’imposta sostitutiva eventualmente corrisposta in relazione a precedenti rivalutazioni.
Il legislatore riapre i termini della norma per permettere la rivalutazione di partecipazioni, non negoziate in mercati regolamentati, e terreni, sia edificabili sia a destinazione agricola, con il versamento di un’imposta sostitutiva, se in possesso dei predetti beni al 01.01.2013.
Più precisamente l’imposta sostitutiva dovrà essere applicata:
Più precisamente l’imposta sostitutiva dovrà essere applicata:
- al valore delle partecipazioni qualificate nella misura del 4%;
- al valore delle partecipazioni non qualificate nella misura del 2%;
- ai terreni edificabili e a destinazione agricola nella misura del 4%
La perizia e i dati identificativi dell’estensore della stessa devono essere conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi, su richiesta, all’ Amministrazione finanziaria.
Dettaglio normativo:
Con il comma 473 della Legge di Stabilita` 2013 (Legge 24.12.2012 n.228) vengono nuovamente riaperti i termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni, andando a modificare il comma 2 dell’ articolo 2 del D.L. 24/12/2002 n. 282, il cui testo aggiornato e` il seguente:
Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2013. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2013; sull`importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2013.
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