sabato 13 aprile 2013

Penale tributario in caso di omessi versamenti: niente dolo se cause della crisi estranee al controllo dell'imprenditore.



Il Tribunale di Novara con sentenza del 20.3.2013 sostiene che non è ravvisabile il dolo se non si sono pagate le imposte a causa di fattori completamente estranei al controllo dell’imprenditore.

Questa sentenza pare mitigare il ben più severo orientamento della Cassazione nei confronti degli omessi versamenti.

Al riguardo, non sfuggendo che autorevole dottrina ha ritenuto di individuare nel sopraggiungere di una crisi di liquidità di dimensioni importanti (qual è quella che esita, senza soluzione di continuità, nello scioglimento e messa in liquidazione dell'ente) una sorta di "forza maggiore" che esclude la volontà del sostituto d'imposta di omettere il versamento delle ritenute. Ora, con ciò non si intende certo affermare che, a tali fini, possa assumere rilevanza ogni situazione di crisi finanziaria, per quanto di dimensioni considerevoli, ma, eventualmente, solo quella determinata da fattori tutt'affatto estranei alla sfera di controllo dell'imprenditore, e in alcun modo riconducibili a una sua mala gestio: in ciò tali da delineare una sorta di illiquidità non prevedibile né evitabile. China sulla quale, recentemente, si è incanalata anche parte della giurisprudenza di merito: da ultimo Trib. Milano, 19 settembre 2012, secondo cui: ai fini della sussistenza del reato di omesso pagamento di ritenute certificate, non può desumersi il dolo, nemmeno nella forma eventuale, dal mancato pagamento tempestivo delle ritenute senza che sia addotta altra circostanza idonea a fornire autonoma prova della sua sussistenza. 
Principio alla stregua del quale i due citati arresti sono giunti a escludere il dolo del reato di omesso versamento di ritenute certificate, ad esempio, in capo al sostituto di imposta che non abbia potuto adempiere all'obbligazione tributaria perché la società di cui era legale rappresentante affrontava una mancanza di liquidità dovuta a gravi e non prevedibili inadempimenti da parte di Enti pubblici, pur essendosi egli attivato per il recupero di quei crediti ed avendo effettuato i versamenti dovuti non appena in grado di farlo. 
Al riguardo, ritiene il Giudicante che un siffatto modo di ragionare, in quanto proclive a restituire al momento delibativo della colpevolezza del reato un autonomo spatium vivendi nell'analisi del reato stesso, in linea con le più evolute concezioni "tripartita" e "quadripartita", debba essere preferito rispetto al tradizionale orientamento di legittimità, prono, per converso, a escludere aprioristicamente la rilevanza, ai fini dell'esclusione del dolo del reato di cui all'art. 10-bis, della situazione di difficoltà economica o di crisi di liquidità del soggetto obbligato, senza tuttavia prenderne in considerazione le cause (orientamento di massima cui è ascrivibile, inter alia, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 47340 del 15/11/2007, secondo cui, sic et simpliciter: «in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. con modifiche in L. 11 novembre 1983, n. 638), ai fini della punibilità dell'agente è sufficiente il dolo generico, consistente nella volontarietà dell'omissione. Ne consegue che, accertata tale volontarietà, non è necessaria una esplicita motivazione sull'esistenza del dolo»).



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