mercoledì 28 maggio 2008

Perizia di Stima: il libro.

Ecco la copertina del libro che uscirà in libreria da martedì prossimo.
Il testo è stato scritto per essere un pratico strumento operativo ed affronta con chiarezza e semplicità alcuni aspetti chiave della valutazione delle aziende, delle partecipazioni sociali e dei piani di sviluppo aziendali nella pratica professionale. Intende costituire una guida per coloro che si trovano ad affrontare tali operazioni sia in qualità di consulenti sia in qualità di periti.

Si vuole fornire un’analisi dei metodi di valutazione, richiamandosi ad un’ampia e consolidata dottrina, e trattare le principali operazioni straordinarie e della patologia in cui tali valutazioni sono necessarie

giovedì 15 maggio 2008

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venerdì 25 aprile 2008

Concordato preventivo e Transazione fiscale

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’ambito di applicazione e sulla procedura di attivazione dell’istituto della transazione fiscale in sede di concordato preventivo.

L' IVA resta come ovvio esclusa dall'ambito di applicazione della transazione fiscale perchè considerata "risorsa propria dell'Unione Europea", mentre possono rientravi gli interessi e le sanzioni relativi.
Per motivi simili, come chiarito nella circolare n. 40 del 18 aprile, sono esclusi dalla procedura anche i tributi locali.
La transazione fiscale costituisce una particolare procedura "transattiva" tra il fisco ed il contribuente, esperibile in sede di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti.
Il concordato preventivo è un istituto che consente all'imprenditore in crisi di eliminare tutti i debiti in capo alla sua impresa, tramite un piano di ristrutturazione dei debiti e di pagamento di parte di essi attraverso qualsiasi forma. Si tratta, in sostanza, di una particolare procedura concorsuale finalizzata a prevenire e ad evitare il fallimento. Rientrano inoltre nell'ambito di applicazione dell'istituto della transazione sia i creditori chirografari che quelli privilegiati.
La circolare dell'Agenzia delle Entrate chiarisce:
  • le modalità di presentazione della domanda, di consolidamento del debito fiscale;
  • le modalità di dilazione e pagamento delle somme dovute;
  • le imposte per le quali è possibile proporre il pagamento parziale o dilazionato.

La transazione fiscale non preclude la possibilità di un'ulteriore attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, potendo l'ufficio locale esercitare comunque i poteri di controllo e determinare così un debito tributario superiore a quello attestato nella certificazione rilasciata dal debitore.

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sabato 19 aprile 2008

Transazione fiscale per l’accordo di ristrutturazione dei debiti e per il concordato preventivo.

La circolare n. 40/E fornisce chiarimenti sull'istituto della transazione fiscale, così come modificato dalla riforma delle procedure concorsuali. Restano esclusi dalla transazione tutti i tributi locali (Ici, Tarsu e Tosap) e il settore dell'Iva. Rientrano nell'ambito di applicazione della transazione fiscale sia i crediti tributari chirografari sia quelli assistiti da privilegio.
L'Iva è esclusa dall'applicazione del nuovo istituto perché considerata 'risorsa propria dell'Unione europea'.
L'imprenditore, quindi, dovrà tenere in conto, nella stesura del piano concordatario, così come nella proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, che, al di fuori della transazione fiscale, i debiti verso l'erario vanno assolti al 100%. È uno dei chiarimenti della circolare 40 che fa luce sui profili fiscali legati alla disciplina delle procedure concorsuali
La circolare illustra gli adempimenti che il debitore deve porre in essere per la presentazione della proposta, con indicazione specifica degli elementi essenziali per la sua ammissibilità:
  • le indicazioni complete del contribuente (denominazione o nome, codice fiscale, rappresentante legale, eccetera)
  • gli elementi identificativi della procedura di concordato preventivo in corso
  • la completa ed esauriente ricostruzione della posizione fiscale, con indicazione di eventuali contenziosi pendenti
  • l'illustrazione della proposta di transazione, con indicazione dei tempi, delle modalità e delle garanzie prestate per il pagamento. Nella proposta è poi opportuno indicare anche tutti quegli elementi utili a giustificare la fattibilità e la convenienza della transazione
  • l'indicazione, anche sommaria, del contenuto del piano concordatario (come già chiarito, il piano andrà comunque allegato alla domanda di transazione, con tutta la documentazione relativa, prevista dagli articoli 160 e seguenti della legge fallimentare)
  • ogni altro elemento che il contribuente riterrà utile all'accoglimento della proposta e che, comunque, ponga l'ufficio in condizione di effettuare le proprie valutazioni.

La transazione fiscale non preclude la possibilità di una ulteriore attività di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.

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