La sentenza n. 2904 del 6 febbraio 2009 della Corte di Cassazione hanno stabilito che anche nel processo tributario si possono utilizzare le relazioni tecniche redatte per altri giudizi.
Il giudice può, quindi, utilizzare una relazione tecnica disposta in altri processi sia in sede civile sia in sede penale.
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La valutazione d'azienda nelle operazioni di finanza straordinaria: questo blog è dedicato ai professionisti che hanno ricevuto mandato per redarre perizie di stima o ai manager che sono interessati ad approfondire l'argomento.
venerdì 27 febbraio 2009
Perizie tecniche d'ufficio utilizzabili in altri processi
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Fusione inversa e regime sostitutivo
Anche nei casi di fusione inversa l'incorporante può beneficiare dell'imposta sostitutiva per "affrancare" i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione del disavanzo, sia esso da concambio o da annullamento.
Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di un’operazione di fusione inversa, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap, è ammesso solo in relazione ai beni provenienti dal patrimonio dell'incorporata e a condizione che quest'ultimo sia configurabile quale compendio aziendale. Così ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 46/e del 24 febbraio 2009.
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Conferimento e fondo rischi
La risoluzione n. 44/e del 17 febbraio 2009 ha chiarito il trattamento fiscale dei fondi rischi iscritti dalla società conferitaria in sede di conferimento. L'utilizzo del fondo rischi per coprire passività subite o, in alternativa, il suo annullamento per il sopravvenuto venir meno del rischio, va tassato nell'esercizio in cui si verificano le predette circostanze.
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domenica 15 febbraio 2009
Perdite su crediti in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti
L'Agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2009, ha dichiarato che gli accordi sulla ristrutturazione dei debiti, previsti dall'articolo 182-bis della legge fallimentare, non rientrano tra le procedure concorsuali.
L'art. 101, comma 5, del Tuir prevede che le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedura concorsuale.
Gli accordi di ristrutturazione non sono pertanto assimilabili al concordato preventivo e di conseguenza l'avvio della ristrutturazione non consente di considerare realizzate le perdite su crediti salvo che il creditore verifichi sulla base di elementi certi e precisi la perdita del credito.
Si ricorda peraltro che la ristrutturazione dei debiti comporta un accordo contrattuale che spesso prevede, oltre alla dilazione del pagamento, una parziale remissione del debito.
In questo caso si verificherebbe una vera e propria perdita su crediti. Si auspica quindi a breve un chiarimento in tal senso da parte dell’agenzia.
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L'art. 101, comma 5, del Tuir prevede che le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedura concorsuale.Gli accordi di ristrutturazione non sono pertanto assimilabili al concordato preventivo e di conseguenza l'avvio della ristrutturazione non consente di considerare realizzate le perdite su crediti salvo che il creditore verifichi sulla base di elementi certi e precisi la perdita del credito.
Si ricorda peraltro che la ristrutturazione dei debiti comporta un accordo contrattuale che spesso prevede, oltre alla dilazione del pagamento, una parziale remissione del debito.
In questo caso si verificherebbe una vera e propria perdita su crediti. Si auspica quindi a breve un chiarimento in tal senso da parte dell’agenzia.
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mercoledì 4 febbraio 2009
Valutazione d'azienda e partecipazioni
Riportiamo il materiale della lezione tenuta alla SAF - Università Bocconi (Scuola Alta Formazione). La presentazione che potete trovare sotto, rappresenta un breve estratto del materiale presentato al corso, parzialmente integrato con l'ultima slide.
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