Gli accordi di ristrutturazione non sono pertanto assimilabili al concordato preventivo e di conseguenza l'avvio della ristrutturazione non consente di considerare realizzate le perdite su crediti salvo che il creditore verifichi sulla base di elementi certi e precisi la perdita del credito.
Si ricorda peraltro che la ristrutturazione dei debiti comporta un accordo contrattuale che spesso prevede, oltre alla dilazione del pagamento, una parziale remissione del debito.
In questo caso si verificherebbe una vera e propria perdita su crediti. Si auspica quindi a breve un chiarimento in tal senso da parte dell’agenzia.
Link: Per restare aggiornato iscriviti alla nostra Newsletter!
1 commento:
Ottimo testo. complimenti.
ne uscirà una versione 2009?
claudio
ancona
Posta un commento