domenica 15 febbraio 2009

Perdite su crediti in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti

L'Agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2009, ha dichiarato che gli accordi sulla ristrutturazione dei debiti, previsti dall'articolo 182-bis della legge fallimentare, non rientrano tra le procedure concorsuali.

L'art. 101, comma 5, del Tuir prevede che le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedura concorsuale.
Gli accordi di ristrutturazione non sono pertanto assimilabili al concordato preventivo e di conseguenza l'avvio della ristrutturazione non consente di considerare realizzate le perdite su crediti salvo che il creditore verifichi sulla base di elementi certi e precisi la perdita del credito.
Si ricorda peraltro che la ristrutturazione dei debiti comporta un accordo contrattuale che spesso prevede, oltre alla dilazione del pagamento, una parziale remissione del debito.
In questo caso si verificherebbe una vera e propria perdita su crediti. Si auspica quindi a breve un chiarimento in tal senso da parte dell’agenzia.

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1 commento:

Anonimo ha detto...

Ottimo testo. complimenti.
ne uscirà una versione 2009?

claudio
ancona

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