Nell'ambito
di una procedura di concordato preventivo, il ricorso alla transazione fiscale
è una mera facoltà del debitore: ove tuttavia il debitore non vi acceda, dal
concordato preventivo (eventualmente) omologato non possono discendere quegli
effetti - consolidamento del debito inteso quale non modificabile contestazione
della pretesa ed estinzione dei giudizi in corso - subordinati
all'omologazione, insieme al concordato, anche della transazione fiscale.
Nel
procedimento di omologazione del concordato preventivo, ove questo non contenga
una proposta di transazione fiscale, la votazione non favorevole da parte
dell'Amministrazione fiscale non impedisce l'omologazione, ove sussistano gli
altri presupposti prescritti dalla legge: il credito erariale può pertanto
essere falcidiato anche in presenza di voto contrario dell'Amministrazione.
Con
riguardo all'Imposta sul Valore Aggiunto, la proposta di transazione fiscale
può prevedere esclusivamente la dilazione di pagamento.
Deve
escludersi che la necessità del pagamento integrale dell'Imposta sul Valore
Aggiunto comporti quella dell'integrale pagamento di tutti i crediti
privilegiati con grado anteriore in ossequio al principio secondo cui "Il
trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare
l'ordine delle cause legittime di prelazione" (art. 160, 20 co. l.f.).
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