Il costo di acquisto rideterminato, secondo le modalità
contenute nelle predette disposizioni, è utilizzabile ai fini del calcolo dei
redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere a), b), c)
e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
D.P.R. 22
dicembre 1986 , n. 917 e successive modificazioni (TUIR).
Per poter utilizzare il valore “rideterminato”, in luogo del
costo storico, il contribuente era
tenuto al versamento di un’imposta sostitutiva del 2 o del 4 per cento
del valore risultante da un’apposita perizia giurata di stima.
Il termine entro il quale redigere la perizia giurata ed
effettuare il pagamento dell’imposta era stato inizialmente fissato al 30 settembre 2002 .
Disposizioni successive hanno modificato la data cui fare riferimento per il
possesso dei beni ed i termini per l’effettuazione dei richiamati adempimenti.
Da ultimo, l’articolo 7, comma 2, lettera dd), del
decreto legge 13
maggio 2011 , n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 , n.
106 (di seguito decreto), ha fissato al 1° luglio 2011 la data in cui
deve essere verificato il possesso dei predetti beni ai fini di una nuova
rideterminazione del loro costo o valore di acquisto.
Con la successiva lettera dd-bis), introdotta in sede
di conversione del decreto, è stata ampliata la categoria dei soggetti che
possono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni e delle
partecipazioni, estendendo tale possibilità alle società di capitali i cui
beni, per il periodo di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5
e 7 della legge n. 448 del 2001, e successive modificazioni, siano stati
oggetto di misure cautelari e che all’esito del giudizio ne abbiano
riacquistato la piena proprietà.
La stessa disposizione, e in particolare le lettere da ee)
a gg), ha risolto talune problematiche connesse alla possibilità di
recuperare l’imposta sostitutiva da parte dei contribuenti che si sono avvalsi
più volte, in periodi diversi, della procedura della rideterminazione.
La norma in esame consente la possibilità di rideterminare
il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati
regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, purché
detenuti alla data del 1° luglio 2011.
Il valore “rideterminato” può essere contrapposto al
corrispettivo della cessione a titolo oneroso dei suddetti terreni e
partecipazioni in luogo dell’originario costo o valore di acquisto.
Tale valore non può essere incrementato degli oneri inerenti
e, quindi, neanche dell’eventuale imposta di successione e donazione, ad
eccezione dell’ipotesi prevista dalla norma con riferimento alla spesa
sostenuta per la redazione della perizia.
La perizia giurata di stima
Ai fini dell’applicazione della norma, il valore al 1° luglio 2011 delle
partecipazioni e dei terreni deve risultare da un’apposita perizia giurata di
stima redatta da professionisti abilitati, entro il termine del 30 giugno 2012 .
Si ricorda che i soggetti abilitati alla redazione delle perizie con
riferimento ai titoli, quote e diritti non negoziati nei mercati regolamentati
sono individuati negli iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali, nonché negli iscritti nell’elenco dei revisori
legali dei conti
Le perizie possono essere presentate per la asseverazione, oltre che presso la cancelleria del tribunale, anche
presso gli uffici dei giudici di pace e presso i notai.
Va, inoltre, precisato che nell’ipotesi in cui la perizia
sia predisposta per conto della società, la stessa disposizione al comma 5,
dell’articolo 5 della legge n. 448 del 2001 stabilisce che la relativa spesa è deducibile dal reddito d’impresa della
società o ente in quote costanti nell’esercizio in cui è stata sostenuta e nei
quattro successivi.
La norma specifica ulteriormente che qualora, invece, la
perizia sia predisposta per conto dei soci, la relativa spesa sostenuta aumenta il costo rivalutato delle
partecipazioni.
Il versamento
dell’imposta sostitutiva
L’efficacia della procedura di rideterminazione del costo o
valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni è condizionato al
versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del:
2 per cento del valore risultante dalla perizia, per le
partecipazioni non qualificate;- 4 per cento del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni qualificate e per i terreni.
Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere
effettuato entro il 30
giugno 2012 in un’unica soluzione oppure può essere rateizzato fino
ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima
data
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