L’incentivazione al
ricorso e alla produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce uno dei
temi centrali della politica internazionale e comunitaria in materia di
protezione dell’ambiente.
Gli ultimi due
lavori approvati dal Consiglio Nazionale del Notariato sono consultabili nella
sezione «Studi e Materiali»
e riguardano i profili civilistici e fiscali della realizzazione di impianti
fotovoltaici.
1. Alcune questioni civilistiche connesse alla
realizzazione di un impianto fotovoltaico: prime note - Studio n. 221-2011/C.
Sulla base dei criteri ermeneuti emersi in
ambito dottrinale e giurisprudenziale in ordine alla distinzione tra beni
mobili e immobili ai sensi dell’art. 812 c.c., appare corretto classificare le centrali fotovoltaiche (ovvero gli
impianti di grandi dimensioni e di potenza complessivamente superiori ai 20 kW)
nella categoria dei beni immobili in quanto l’eventuale precarietà dell’elemento
materiale dell’ancoraggio al suolo è compensata da considerazioni attinenti al
profilo funzionale.
La messa in opera di un impianto di
apprezzabili dimensioni, ivi compresa l’integrazione tra i diversi elementi e
il loro allacciamento alla rete elettrica nazionale, lascia, infatti,
presupporre un collegamento con il luogo in cui lo stesso è impiantato
funzionale ad una duratura utilizzazione del bene in quel determinato posto.
Alla luce di tali considerazioni non
residuano, pertanto, dubbi circa la configurabilità della costituzione del
diritto di superficie di cui all’art. 952 c.c. quale strumento contrattuale “privilegiato”
ai fini dell’acquisizione della disponibilità delle aree necessarie per la loro
costruzione; ciò non escludendo, peraltro, la possibilità per di servirsi di
strumenti contrattuali diversi (quali la locazione, il comodato, ed altre
fattispecie obbligatorie anche atipiche), i quali in prima analisi appaio,
tuttavia, più idonei alla realizzazione di interessi diversi rispetto a quello dell’acquisizione
della disponibilità delle aree per la costruzione, ed essenzialmente legati al godimento statico di impianti già esistenti.
Ciò premesso, dunque, quella di stabilire se un determinato atto abbia
ad oggetto la costituzione di un diritto di superficie ovvero una locazione (o
altro atto a contenuto meramente obbligatorio) rappresenta una questione
interpretativa, la cui soluzione richiede una
valutazione analitica del complesso delle clausole e delle condizioni
contrattuali da svolgersi sulla base dei canoni ermeneutici stabiliti dagli
artt. 1362 e ss. c.c.
2. Profili fiscali degli atti relativi agli impianti
foto-voltaici - Studio n. 35-2011/T
Il Notariato esamina i vari
profili fiscali della contrattazione relativa agli impianti fotovoltaici ed
affronta la questione della natura immobiliare/mobiliare degli impianti dando
rilevanza alle regole catastali che influenzano la formazione degli atti
autentici, ma che, di riflesso, incidono anche sui rapporti di leasing.
Riguardo ai terreni, la disamina
valorizza il discrimine tra affitto e locazione per individuare il regime delle
concessioni di diritti personali di godimento mentre per la costituzione ed il
trasferimento di diritti di superficie e proprietà superficiarie utilizza le
disposizioni tributarie che qualificano la natura "edificabile" del suolo.
Riguardo ai fabbricati, sceglie di
attribuire ai lastrici solari la stessa natura dell'edificio cui appartengano,
respingendo la tesi dell'assimilabilità alle "aree urbane".
In materia di
plusvalenze tassabili, equipara la negoziazione di diritti di superficie alla
cessione di proprietà, piuttosto che a quella di usufrutto e non ritiene
possibile assimilarla all'assunzione di obbligazioni di permettere (così
avversando la tesi che vorrebbe applicare le regole del TUIR proprie di queste
due fattispecie particolari).
Quanto all'imposta
ICI, segnala la possibile assimilazione degli impianti a quelli di interesse
pubblico, per i quali vale l'esenzione da detta imposta.
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