giovedì 23 aprile 2009

LBO: relazione della società di revisione in caso di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento.

RELAZIONE EX ART. 2501BIS, QUINTO COMMA, C.C.
Massima notarile del triveneto
La relazione della società di revisione incaricata della revisione contabile obbligatoria della società obbiettivo o della società acquirente, prevista dal quinto comma dell’art. 2501bis c.c., non deve essere predisposta nell’ipotesi in cui nessuna delle società partecipanti alla fusione sia assoggettata a tale revisione contabile obbligatoria.
Nelle altre ipotesi deve essere sempre predisposta.
Qualora entrambe le società partecipanti alla fusione siano soggette alla revisione obbligatoria di una società di revisione è loro facoltà scegliere a quale delle società di revisione affidare la relazione.

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