Con la risoluzione n. 111/E del 27 aprile 2009, l'Agenzia delle Entrate si è espressa sulle operazioni di fusioni inverse ed ha stabilito che in caso di fusione inversa il disavanzo è affrancabile anche quando riguarda beni che facevano parte del patrimonio della società incorporante. Con questo pronunciamento l'Agenzia disconosce una precedente pronuncia di senso opposto (la risoluzione n. 46/E del 24 febbraio 2009).
La risoluzione n. 111/E del 27 aprile correttamente considera la fusione inversa alla stessa stregua di una incorporazione diretta e consente la possibilità per la società incorporante di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti attraverso il pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap (comma 10-bis, articolo 172 del Tuir).
La fusione inversa produce effetti giuridici, economici e patrimoniali analoghi a quelli che sarebbero risultati se la fusione fosse stata diretta.
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