IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA ATTESTATORE NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIALE DELLA CRISI: REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E INDIPENDENZA E CONTENUTO DELLE RELAZIONI.
Le recenti novità normative hanno interessato in particolar modo i periti attestatori di piani di risanamento e concordati preventivi. Particolare aspetto è quello dell'indipendenza del professionista rispetto a tutti i soggetti interessati all'operazione, creditori compresi.
Scarica la Circolare n. 30/IR dell'11 Febbraio 2013
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La valutazione d'azienda nelle operazioni di finanza straordinaria: questo blog è dedicato ai professionisti che hanno ricevuto mandato per redarre perizie di stima o ai manager che sono interessati ad approfondire l'argomento.
lunedì 25 febbraio 2013
venerdì 4 gennaio 2013
Rivalutazione fiscale partecipazioni 2013
La legge di Stabilità prevede la possibilità di rivalutare partecipazioni e terreni per i beni posseduti alla data del 1.01.2013, con il pagamento dell’imposta sostitutiva entro il 30.06.2013. A fronte della nuova riapertura si dovrà tener conto di quanto disciplinato nel corso del 2011 in merito allo scomputo dell’imposta sostitutiva eventualmente corrisposta in relazione a precedenti rivalutazioni.
Il legislatore riapre i termini della norma per permettere la rivalutazione di partecipazioni, non negoziate in mercati regolamentati, e terreni, sia edificabili sia a destinazione agricola, con il versamento di un’imposta sostitutiva, se in possesso dei predetti beni al 01.01.2013.
Più precisamente l’imposta sostitutiva dovrà essere applicata:
Più precisamente l’imposta sostitutiva dovrà essere applicata:
- al valore delle partecipazioni qualificate nella misura del 4%;
- al valore delle partecipazioni non qualificate nella misura del 2%;
- ai terreni edificabili e a destinazione agricola nella misura del 4%
La perizia e i dati identificativi dell’estensore della stessa devono essere conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi, su richiesta, all’ Amministrazione finanziaria.
Dettaglio normativo:
Con il comma 473 della Legge di Stabilita` 2013 (Legge 24.12.2012 n.228) vengono nuovamente riaperti i termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni, andando a modificare il comma 2 dell’ articolo 2 del D.L. 24/12/2002 n. 282, il cui testo aggiornato e` il seguente:
Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2013. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2013; sull`importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2013.
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venerdì 19 ottobre 2012
Genova: convegno su valutazione d'azienda e perizie di stima
Il 25 ottobre torno a Genova ospite dell'Unione giovani dottori commercialisti e dell' Ordine locale come relatore del convegno su Perizie di Stima e valutazione d'azienda.
Qui potete trovare la locandina con il programma dell'incontro
Cercherò di approfondire le ultime novità in tema di concordato e piani di risanamento d'azienda soprattutto analizzando le nuove responsabilità del perito.
Come sempre sarà un momento di confronto con i colleghi e per incontrare qualche vecchio amico.
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mercoledì 3 ottobre 2012
Concordato preventivo: linee guida Tribunale di Milano
Il Tribunale di Milano ha pubblicato le linee guida sulle novità in materia di fallimento.
Il documento illustra le norme del decreto Sviluppo che hanno apportato significative modifiche alla Legge fallimentare (L. n. 267/1942) e che comportano la necessità di adottare prassi condivise da parte dei giudici delegati.
Le principali indicazioni che i giudici fallimentari del Tribunale milanese sono chiamati ad osservare attengono essenzialmente al nuovo istituto del pre-concordato. (Via Altalex)
Scarica linee guida al concordato preventivo del Tribunale di Milano
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Le principali indicazioni che i giudici fallimentari del Tribunale milanese sono chiamati ad osservare attengono essenzialmente al nuovo istituto del pre-concordato. (Via Altalex)
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lunedì 1 ottobre 2012
Riduzione capitale per perdite: Aggiornamento temporale della situazione patrimoniale nella riduzione del capitale sociale per perdite (artt. 2446 e 2447 c.c.)
Si reputa legittima una deliberazione di riduzione del capitale sociale per perdite, nei casi di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c., assunta sulla base del bilancio d'esercizio o di una situazione patrimoniale infrannuale, riferiti ad una data non anteriore a quattro mesi rispetto alla deliberazione medesima (oppure a sei mesi, qualora, per il bilancio d'esercizio, ricorrano i presupposti del rinvio ai sensi dell'art. 2364, comma 2, ultima frase, c.c.), fermo restando l'obbligo degli amministratori di valutare, caso per caso, se eventi successivi alla data di riferimento esigano la redazione di una situazione patrimoniale più aggiornata. Massima commissione consiglio notarile di Milano
H.G.6 - (RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE - 1° pubbl. 9/04 - modif. 9/05-9/11 – motivato 9/11)
Per procedere alla riduzione del capitale per perdite deve essere presentata ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c., in assemblea, una situazione patrimoniale redatta con i medesimi criteri dell’ultimo bilancio e dalla quale emergano le perdite. Tale situazione non può essere anteriore a 120 giorni rispetto alla data dell’assemblea. L’esposta procedura non trova applicazione qualora le perdite emergano in sede di approvazione del bilancio e le stesse vengano ripianate nella medesima assemblea o in una successiva che si tenga nelle immediatezze della prima. In ogni caso gli amministratori debbono dar conto nell’assemblea dei fatti di rilevo avvenuti dopo la redazione della situazione patrimoniale o del bilancio.
Trascorsi più di centottanta giorni dalla data di riferimento del bilancio lo stesso non può più essere utilizzato per la copertura delle perdite e dovrà, pertanto, essere redatta una apposita situazione patrimoniale, con le caratteristiche di cui sopra.
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H.G.6 - (RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE - 1° pubbl. 9/04 - modif. 9/05-9/11 – motivato 9/11)
Per procedere alla riduzione del capitale per perdite deve essere presentata ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c., in assemblea, una situazione patrimoniale redatta con i medesimi criteri dell’ultimo bilancio e dalla quale emergano le perdite. Tale situazione non può essere anteriore a 120 giorni rispetto alla data dell’assemblea. L’esposta procedura non trova applicazione qualora le perdite emergano in sede di approvazione del bilancio e le stesse vengano ripianate nella medesima assemblea o in una successiva che si tenga nelle immediatezze della prima. In ogni caso gli amministratori debbono dar conto nell’assemblea dei fatti di rilevo avvenuti dopo la redazione della situazione patrimoniale o del bilancio.
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