risoluzione n. 3/e del 5 gennaio 2009 : La proposta di transazione fiscale, da produrre all'Agenzia delle Entrate e all'agente della riscossione, non deve obbligatoriamente essere presentata nello stesso giorno in cui viene depositata presso il Tribunale la domanda di ammissione al concordato preventivo
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La valutazione d'azienda nelle operazioni di finanza straordinaria: questo blog è dedicato ai professionisti che hanno ricevuto mandato per redarre perizie di stima o ai manager che sono interessati ad approfondire l'argomento.
venerdì 16 gennaio 2009
Concordato Preventivo: Termini per la presentazione della proposta di transazione fiscale
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giovedì 8 gennaio 2009
Decreto Anti crisi: operazioni straordinarie ed imposta sostitutiva
Il decreto legge n. 185/2008 ha ridisegnato la disciplina per conferimenti, scissioni e fusioni. Avviamento e marchi sono ammortizzabili in nove anni, anziché diciotto, pagando un'imposta sostitutiva al 16%.Si tratta di una nuova imposta sostitutiva che deroga al regime previsto dal comma 2-ter, art. 176 del Tuir e che consente il riconoscimento fiscale dei maggiori valori emersi in seno all' operazione straordinaria, comportando l'applicazione di un'aliquota secca del 16%, da versare in un'unica rata, con effetti anche ai fini Irap.
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Accordi di ristrutturazione e Concordato preventivo: modifiche per IVA e contributi
L'articolo 32, comma 5, del decreto legge anti-crisi n. 185 ha modificato il testo dell'articolo 182-ter della legge fallimentare risolvendo una diatriba che vedeva contrapposta l’agenzia entrate al Tribunale di Milano.I debitori potranno solo dilazionare i tempi di versamento dell’imposta sul valore aggiunto, mentre potranno proporre una transazione che comporti un pagamento parziale dei contributi.
Di tutto ciò dovrà tener conto il professionista incaricato di redigere la perizia per il concordato preventivo e/o la perizia per l’accordo di ristrutturazione del debito.
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venerdì 2 gennaio 2009
Accordi di ristrutturazione dei debiti: maggioranza dei voti
" Negli accordi di ristrutturazione di cui all’art. 182 bis l. fall., per evidenti ragioni sistematiche, attesi i limiti propri del giudizio di omologazione del tribunale, il presupposto del raggiungimento minimo della maggioranza del sessanta per cento dei crediti deve sussistere al momento del deposito e della pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese, anche se saranno sempre ammissibili adesioni successive.Negli accordi di ristrutturazione di cui all’art. 182 bis l. fall., l’eventuale mancanza del presupposto del raggiungimento della maggioranza del sessanta per cento dei crediti al momento del deposito e della pubblicazione nel registro delle imprese, non potrà essere sanata da adesioni pervenute successivamente. Il debitore dovrà attivarsi per iniziare nuovamente la procedura, così come dispone la norma che prevede il deposito dell’accordo che sia stato «stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. "
Tribunale di Brescia, decreto 22 febbraio 2006
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martedì 30 dicembre 2008
Accordi di ristrutturazione dei debiti: pagamento creditori estranei all'accordo

"Per regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo di ristrutturazione di cui all’art. 182 bis l. fall. si deve intendere l’esatto pagamento del debito alla sua scadenza e non il pagamento secondo le regole concordate tra il debitore e i creditori aderenti all’accordo (in particolare, trattandosi di accordo di natura privatistica, non solo chi non aderisce ad esso ma anche chi vi resta estraneo va regolarmente pagato). "
Tribunale di Brescia, decreto 22 febbraio 2006
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