venerdì 19 settembre 2008

Rivalutazione partecipazioni prorogata al 31 ottobre 2008

La legge Finanziaria 2008 ha riaperto i termini per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate possedute al 1° gennaio 2008 a condizione che entro il 31 ottobre 2008 venga redatta la perizia di stima e venga effettuato il versamento totale dell'imposta sostitutiva ovvero della prima rata.
Qualora il contribuente si avvalga della possibilità di far redigere una nuova perizia per le partecipazioni già oggetto di una precedente rivalutazione del costo o valore di acquisto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
  • è necessario versare l'imposta sostitutiva dovuta sulla base del valore della partecipazione al 1° gennaio 2008, senza poter compensare l'imposta sostitutiva precedentemente versata;
  • l'importo precedentemente versato può essere chiesto esclusivamente a rimborso entro il termine di decadenza di 48 mesi dal relativo versamento;
  • se il contribuente, optando per la precedente rivalutazione, si era avvalso della rateazione dell'imposta sostitutiva dovuta, non è tuttavia tenuto a versare la rata o le rate, non ancora scadute.

Si vedano in merito le circolari n. 27/E del 9 maggio 2003, n. 35/E del 4 agosto 2004 e n. 16/E del 22 aprile 2005 .

Un apposita appendice del libro "Perizie di Stima: la valutazione d'azienda nelle operazioni straordinarie e nel fallimento" è riservata alle perizie di rivalutazione.

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mercoledì 17 settembre 2008

SPA: conferimenti senza perizie di stima

Il dlgs 4 agosto 2008, n.142, in attuazione della direttiva 2006/68/CE, che modifica la direttiva 77/91/Cee relativamente alla costituzione delle società per azioni ed alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale riduce come già chiarito in post precedenti la necessità di ricorrere a perizie di stima.

Il provvedimento è pubblicato sulla 'Gazzetta Ufficiale' n.216 del 15 settembre 2008.

giovedì 11 settembre 2008

La Fusione ed i suoi effetti: nuovo intervento del notariato

Lo studio n.154-2007/I della Commissione studi d'impresa del Consiglio nazionale del notariato
Intitolato “Il «termine massimo» per la conclusione del procedimento di fusione”
ha chiarito che non esiste un termine massimo per la conclusione del processo di fusione
il problema dell'aggiornamento del progetto sottoposto alla approvazione assembleare e della stessa stipula dell'atto di fusione può in concreto riguardare non solo le indicazioni relative ai dati contabili ma anche le indicazioni concernenti altri dati. Spetta quindi agli amministratori, su cui incombe la relativa responsabilità, a procedere, a seconda dei casi, all'aggiornamento dei dati ovvero ad interrompere ed eventualmente ricominciare la procedura.

Aumento di capitale

Lo studio 14/2008/I della Commissione studi d'impresa del Consiglio nazionale del notariato
Intitolato “Società di capitali: aumento a pagamento del capitale in presenza di perdite inferiori al terzo” sostiene che non esistono ostacoli per l'ammissione dell'aumento di capitale quando la perdita è al di sotto della soglia del terzo del capitale sociale anche nel caso in cui lo stesso non sia preceduto da una delibera di copertura delle perdite.
Può essere peraltro opportuna in casi particolarmente complessi una perizia di stima che stabilisca l'esatto valore della perdita e dell'eventuale importo dell'aumento di capitale.
In assenza di decisioni in merito da parte dei soci, spetterà agli amministratori sollecitare la messa in liquidazione della società..

venerdì 5 settembre 2008

Perizia rivalutazione quote: proroga al 31 ottobre

Le cessioni di partecipazioni qualificate (oltre il 20%) possedute da privati effettuate sino al 31 dicembre 2008 possono usufruire della tassazione IRPEF sul 40% della plusvalenza. Dal 1° gennaio 2009, l'aliquota verrà innalzata la 49,72%.
Attenzione: I privati hanno la facoltà di affrancare il valore delle partecipazioni possedute entro il prossimo 31 ottobre attraverso la redazione di una apposita perizia di stima ed il pagamento di una imposta sostitutiva che potrebbe ridurre notevolmente il carico fiscale in caso di cessione.
Riaperti i termini per la rivalutazione di partecipazioni entro il 31 ottobre
La possibilità di rideterminare mediante una perizia giurata di stima il valore di acquisto delle partecipazioni sociali non negoziate in mercati regolamentati può essere vantaggiosamente utilizzata se sussistono le seguenti condizioni:
  • oggetto della rivalutazione: titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati.
  • finalità della rivalutazione è la possibilità di utilizzare, nel caso di cessione a titolo oneroso della partecipazione, il valore così rideterminato in luogo del costo storico d'acquisto, come termine di riferimento per calcolare la plusvalenza da dichiarare tra i redditi diversi ai sensi del TUIR.
  • Redazione di una perizia giurata di stima da appositi soggetti, mediante la quale si determina il nuovo valore da assumere sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, e nel versamento di un'imposta sostitutiva
  • l'importo dell'imposta sostitutiva è pari al 4 per cento del valore risultante dalla perizia per le partecipazioni qualificate e per i terreni e al 2 per cento per le partecipazioni non qualificate. Il versamento può essere effettuato in tre rate annuali di pari importo aumentate dagli interessi al tasso annuo del 3 per cento
  • soggetti abilitati a redigere la perizia e a prestare giuramento sono i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e iscritti nell'elenco dei revisori contabili

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