La legge Finanziaria 2008 ha riaperto i termini per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate possedute al 1° gennaio 2008 a condizione che entro il 31 ottobre 2008 venga redatta la perizia di stima e venga effettuato il versamento totale dell'imposta sostitutiva ovvero della prima rata.
Qualora il contribuente si avvalga della possibilità di far redigere una nuova perizia per le partecipazioni già oggetto di una precedente rivalutazione del costo o valore di acquisto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- è necessario versare l'imposta sostitutiva dovuta sulla base del valore della partecipazione al 1° gennaio 2008, senza poter compensare l'imposta sostitutiva precedentemente versata;
- l'importo precedentemente versato può essere chiesto esclusivamente a rimborso entro il termine di decadenza di 48 mesi dal relativo versamento;
- se il contribuente, optando per la precedente rivalutazione, si era avvalso della rateazione dell'imposta sostitutiva dovuta, non è tuttavia tenuto a versare la rata o le rate, non ancora scadute.
Si vedano in merito le circolari n. 27/E del 9 maggio 2003, n. 35/E del 4 agosto 2004 e n. 16/E del 22 aprile 2005 .
Un apposita appendice del libro "Perizie di Stima: la valutazione d'azienda nelle operazioni straordinarie e nel fallimento" è riservata alle perizie di rivalutazione.
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