Lo studio n.154-2007/I della Commissione studi d'impresa del Consiglio nazionale del notariato
Intitolato “Il «termine massimo» per la conclusione del procedimento di fusione”
ha chiarito che non esiste un termine massimo per la conclusione del processo di fusione
il problema dell'aggiornamento del progetto sottoposto alla approvazione assembleare e della stessa stipula dell'atto di fusione può in concreto riguardare non solo le indicazioni relative ai dati contabili ma anche le indicazioni concernenti altri dati. Spetta quindi agli amministratori, su cui incombe la relativa responsabilità, a procedere, a seconda dei casi, all'aggiornamento dei dati ovvero ad interrompere ed eventualmente ricominciare la procedura.
Intitolato “Il «termine massimo» per la conclusione del procedimento di fusione”
ha chiarito che non esiste un termine massimo per la conclusione del processo di fusione
il problema dell'aggiornamento del progetto sottoposto alla approvazione assembleare e della stessa stipula dell'atto di fusione può in concreto riguardare non solo le indicazioni relative ai dati contabili ma anche le indicazioni concernenti altri dati. Spetta quindi agli amministratori, su cui incombe la relativa responsabilità, a procedere, a seconda dei casi, all'aggiornamento dei dati ovvero ad interrompere ed eventualmente ricominciare la procedura.
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