venerdì 2 gennaio 2009

Accordi di ristrutturazione dei debiti: maggioranza dei voti

" Negli accordi di ristrutturazione di cui all’art. 182 bis l. fall., per evidenti ragioni sistematiche, attesi i limiti propri del giudizio di omologazione del tribunale, il presupposto del raggiungimento minimo della maggioranza del sessanta per cento dei crediti deve sussistere al momento del deposito e della pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese, anche se saranno sempre ammissibili adesioni successive.
Negli accordi di ristrutturazione di cui all’art. 182 bis l. fall., l’eventuale mancanza del presupposto del raggiungimento della maggioranza del sessanta per cento dei crediti al momento del deposito e della pubblicazione nel registro delle imprese, non potrà essere sanata da adesioni pervenute successivamente. Il debitore dovrà attivarsi per iniziare nuovamente la procedura, così come dispone la norma che prevede il deposito dell’accordo che sia stato «stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. "
Tribunale di Brescia, decreto 22 febbraio 2006

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martedì 30 dicembre 2008

Accordi di ristrutturazione dei debiti: pagamento creditori estranei all'accordo



"Per regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo di ristrutturazione di cui all’art. 182 bis l. fall. si deve intendere l’esatto pagamento del debito alla sua scadenza e non il pagamento secondo le regole concordate tra il debitore e i creditori aderenti all’accordo (in particolare, trattandosi di accordo di natura privatistica, non solo chi non aderisce ad esso ma anche chi vi resta estraneo va regolarmente pagato). "

Tribunale di Brescia, decreto 22 febbraio 2006



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Accordi di ristrutturazione dei debiti

"L’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182 bis l. fall. è applicabile solo alle imprese di cui all’art. 1 l. fall. e deve considerarsi un istituto autonomo rispetto al concordato preventivo, trattandosi di un contratto consensuale plurilaterale, di natura sostanzialmente privatistica, per cui non sono ad esso applicabili né estensivamente né analogicamente le norme stabilite per il concordato preventivo."
Tribunale di Brescia, decreto 22 febbraio 2006

lunedì 29 dicembre 2008

Accordi di ristrutturazione dei debiti

L'imprenditore in stato di crisi puo' domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista (dottore commercialista o revisore contabile) sull'attuabilita' dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneita' ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.

L'accordo di ristrutturazione del debito è un utile strumento che può consentire all'imprenditore in difficoltà finanziaria di continuare la propria attività trovando una mediazione con i propri creditori.

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Concordato preventivo e IVA: solo dilazione di pagamento


L'articolo 32, comma 5, del decreto legge n. 185/2008 modificando la legge fallimentare determina che l’IVA non potrà più essere oggetto di transazione ma solo di dilazione. Le imprese in crisi potranno pertanto concordare con il Fisco soltanto una eventuale dilazionale di quanto dovuto attraverso un piano di ristrutturazione.

Di diverso avviso il tribunale di Milano che prima del chiarimento normativa era favorevole all'inclusione dell'imposta nel concordato.

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