Piano attestato ex art.67 L.F. e nomina del professionista.
Il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 67, comma 3, lett.
d), legge fallimentare ha natura contrattuale, per cui la nomina del
professionista incaricato di verificare la veridicità dei
dati e formulare il giudizio di ragionevolezza del piano di risanamento
non può che spettare al debitore, insieme agli altri protagonisti
dell'operazione aziendale e contrattuale, dal momento che il piano
attestato si riferisce a un piano aziendale suscettibile di
realizzazione contrattuale.
L'esperto in questione deve possedere i requisiti previsti dall'articolo
28, lett. a) e b), legge fallimentare, mentre il richiamo all'articolo 2501 bis, comma 4, c.c. deve intendersi riferito al contenuto ed ai requisiti della relazione.
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