lunedì 16 aprile 2012

Accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis

Le istanze di fallimento e il relativo procedimento non possono essere sospesi dalla presentazione della proposta di un accordo di ristrutturazione dei debiti.

La norma non contiene alcun riferimento letterale ai ricorsi per la dichiarazione di fallimento, ma alle sole azioni esecutive o cautelari,.

Il Tribunale deve valutare alla luce del piano proposto e della serietà delle trattative avviate con il ceto creditorio, se gli accordi prospettati siano in grado di rimuovere l'insolvenza consentendo all'impresa di superare la crisi, oppure se gli stessi non consentano di superare una insolvenza ormai irreversibile, procedendo ad una verifica anche di carattere sostanziane sull'idoneità del piano a risolvere i problemi aziendali, consentendo la soddisfazione dei creditori estranei agli accordi nei termini usuali.

L'accordo di ristrutturazione dei debiti deve essere completo in tutti i suoi elementi, corredato dalla relazione del professionista che attesti:
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti non possono essere considerati una particolare forma di concordato preventivo e non è possibile quindi applicare ad essi il relativo trattamento fiscale delle sopravvenienze attive.

Sentenza: Tribunale di Udine 30 marzo 2012.pdf
 
Link: Per restare aggiornato iscriviti alla nostra Newsletter!

Nessun commento:

Related Posts with Thumbnails