La risoluzione n.470/E del 3 dicembre 2008 dell’ Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di una fusione tra una società residente in uno stato Ue e una residente nel medesimo stato Ue ma operante con una sede secondaria sul territorio italiano configurante stabile organizzazione.
L'Amministrazione finanziaria sostiene che tale operazione non possa essere ricondotta alla disciplina delle operazioni di ristrutturazione tra società residenti in Italia e società residenti in un altro stato UE di cui agli artt. 178 e 179 del Tuir, poiché entrambe le società hanno sede in Germania. L'Agenzia ha, infine, ritenuto che - con riferimento alla posizione della stabile organizzazione - tale operazione avvenga nel regime di neutralità fiscale
Secondo l’Agenzia resta comunque applicabile il regime di neutralità fiscale di cui all'art. 172 del Tuir. disposto per le operazioni domestiche, essendo una operazione di natura non realizzativa.
L'Amministrazione finanziaria sostiene che tale operazione non possa essere ricondotta alla disciplina delle operazioni di ristrutturazione tra società residenti in Italia e società residenti in un altro stato UE di cui agli artt. 178 e 179 del Tuir, poiché entrambe le società hanno sede in Germania. L'Agenzia ha, infine, ritenuto che - con riferimento alla posizione della stabile organizzazione - tale operazione avvenga nel regime di neutralità fiscale
Secondo l’Agenzia resta comunque applicabile il regime di neutralità fiscale di cui all'art. 172 del Tuir. disposto per le operazioni domestiche, essendo una operazione di natura non realizzativa.
Naturalmente per le fusioni domestiche la normativa italiana prevede, salvo eccezioni, la necessità di redigere una perizia per determinare il concambio da fusione
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