Bartolomeo Quatraro, presidente della sezione II fallimentare del Tribunale di Milano, nella nota in data 11 novembre, ha affermato che l'IVA, come gli altri debiti, può essere oggetto di transazione all’interno del concordato preventivo e della relativa perizia sul piano di concordato preventivo.
La nota del 11 novembre 2008 della sez. II fallimentare del Tribunale di Milano fornisce una interpretazione in pieno contrasto con la tesi dell'Agenzia delle Entrate, contrasto che verte sulla riconducibilità o meno dell'IVA a risorsa propria della UE.
Quatraro sostiene che l’IVA non deve considerarsi risorsa propria dell'UE potendo formare quindi oggetto di transazione, venendo meno l'obbligo di garantirne l'effettiva riscossione.
La nota del 11 novembre 2008 della sez. II fallimentare del Tribunale di Milano fornisce una interpretazione in pieno contrasto con la tesi dell'Agenzia delle Entrate, contrasto che verte sulla riconducibilità o meno dell'IVA a risorsa propria della UE.
Quatraro sostiene che l’IVA non deve considerarsi risorsa propria dell'UE potendo formare quindi oggetto di transazione, venendo meno l'obbligo di garantirne l'effettiva riscossione.
Nessun commento:
Posta un commento