mercoledì 19 marzo 2014

Prededuzione per i crediti sorti in funzione del concordato preventivo

La Cassazione civile, sez. I 05 marzo 2014, con sentenza n. 5098 - Pres. Rordorf - Est. Scaldaferri ha riconosciuto il beneficio della prededuzione ai crediti (in particolar modo professionali) sorti in funzione della procedura concorsuale di concordato preventivo. 

"In caso di consecuzione tra la procedura di concordato preventivo e quella di fallimento, il disposto dell'articolo 111, comma 2, L.F., come modificato dal decreto legislativo n. 5 del 2006, consente di riconoscere, con le modalità previste dall'articolo 111 bis L.F., la prededuzione non soltanto ai crediti sorti in occasione, cioè durante il corso delle procedure stesse, bensì anche quelli sorti anteriormente, ma funzionali alla procedura. "



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