lunedì 11 giugno 2012

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO - OIC 6

La ristrutturazione del debito può essere effettuata seguendo differenti modalità. Ad esempio, l’accordo tra il debitore e il creditore può prevedere la modifica dei termini originari del debito con lo scopo di posticipare o ridurre i pagamenti futuri che il debitore deve effettuare nei confronti del creditore; ciò nella speranza che la situazione finanziaria del debitore possa migliorare tanto da riuscire a soddisfare il creditore.

La ristrutturazione del debito può avvenire anche attraverso la cessione di attività del debitore al creditore o a terzi, con successivo trasferimento del ricavato delle attività cedute al creditore, ovvero mediante la conversione del debito in quote del capitale del debitore e il trasferimento delle stesse al creditore.

Con la riforma delle procedure concorsuali, il legislatore ha introdotto alcuni istituti volti a facilitare la composizione negoziale della crisi di impresa ricorrendo, appunto, alla ristrutturazione della esposizione debitoria aziendale. Tali istituti sono espressamente disciplinati dall’art. 160 l.f., relativo al concordato preventivo nel caso in cui l’imprenditore decida di ristrutturare i debiti e provvedere alla soddisfazione dei creditori “… attraverso qualsiasi forma”; dall’ art. 182-bis l.f., dedicato agli accordi di ristrutturazione dei debiti e dall’art. 67, comma terzo, lett. d) l.f. recante la disciplina del piano di risanamento attestato.

In base all' OIC 6 i costi direttamente riconducibili ad un’operazione di ristrutturazione del debito ( quali quelli derivanti dai contratti che vengono stipulati tra i consulenti esperti di operazioni di ristrutturazione e l’impresa debitrice) sono rilevati nell’esercizio del loro sostenimento e/o maturazione all’interno degli oneri straordinari del conto economico. 

Tali costi sono spesati direttamente al conto economico in quanto si tratta di oneri di cui è assai difficile - data anche la situazione di comprovata difficoltà in cui tendono a trovarsi le imprese che ricorrono a queste operazioni - dimostrare la futura capacità di produrre benefici economici futuri e avere quindi la ragionevole certezza di realizzare tali benefici futuri.

Per approfondimenti: Le Perizie di Stima

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