martedì 17 maggio 2011

Fusione di società: riporto perdite ed eluzione.

Istanza di interpello ordinario presentata ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212 del 2000 – Fusione di società (articolo 172, comma 7, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

La disposizione contenuta nell’articolo 172, comma 7, del TUIR, disciplina il riporto delle perdite fiscali pregresse delle società che partecipano ad operazioni di fusione, al fine di contrastare la realizzazione di fenomeni elusivi consistenti nella compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali di società prive di capacità produttiva (cd. “bare fiscali”) con i redditi imponibili di altre società partecipanti all’operazione straordinaria.

Con riferimento all' an, ossia alla sussistenza del diritto al riporto delle perdite da parte della società incorporante o risultante dalla fusione, la norma sopra citata subordina tale diritto alla verifica di determinate condizioni di vitalità economica in capo alle società partecipanti alla fusione stessa, richiedendo che “dal conto economico della società le cui perdite sono riportabili, relativo all’esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all’articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori”.

Una volta verificata la sussistenza dei suddetti “requisiti economici”, la disposizione in esame prevede che “le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l’ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-quater del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa”.
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