Le Perizie di Stima - In libreria! |
Articolo 2426: “l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore”.
La decisione della Cassazione: “l’avviamento, pur avendo un valore patrimoniale e come tale iscritto in bilancio, non è un bene né un diritto, bensì una qualità dell’azienda, e precisamente la capacità della stessa di dare profitti. Tale definizione deriva dal fatto che il valore della azienda è superiore al valore dei singoli beni che la compongono, e la differenza è data dalla gestione ed organizzazione unitaria dei fattori di impresa, che consentono una redditività più o meno elevata”.
“Il valore dell’avviamento comunque determinato all’inizio non è… legato alla sorte dei singoli beni aziendali, in quanto il criterio utilizzato inizialmente si esaurisce in detta valutazione, e non ha alcun rilievo per le sorti successive di detto valore”.
Consolidata giurisprudenza: “la determinazione dell’avviamento costituisce l’oggetto di un giudizio di fatto rimesso al prudente apprezzamento dei giudici di merito ed immune da sindacato di legittimità se adeguatamente motivato” (Cassazione 2204/2006).
Sintesi: il valore di avviamento può certamente subire delle mutazioni nel tempo, ma tali variazioni devono essere frutto di una “valutazione autonoma e complessiva operata ex novo” e non una conseguenza dell’applicazione automatica del criterio inizialmente definito ai fini della valutazione del valore di avviamento originario.
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